Il documento qui riprodotto, a cura de@ lavorator@ autorganizzat@ del Collettivo Deliverance di Milano, si inserisce nell’impasse che da sei mesi caratterizza il tavolo nazionale al Ministero dello Sviluppo a Roma tra rider autorganizzati, sindacati e le aziende della consegna a domicilio via piattaforma digitale.

E’ notizia di questi giorni che il ministro del lavoro e dello sviluppo Di Maio abbia presentato una bozza di proposta di “accordo collettivo” ad hoc per l’intero settore. Si vorrebbero garantire nuove tutele come il salario minimo e l’orario di lavoro, ma ribadendo che la prestazione dei rider non rientra nei rapporti di lavoro subordinato.

Ma se tale rapporto di lavoro non è subordinato, ci domandiamo: perché è necessario un “contratto collettivo”?

Nonostante che questa vertenza sia assunta a simbolo per il “governo del cambiamento” del nuovo precariato, le posizioni continuano a essere assai divergenti.

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Una premessa di classe, una sintesi necessaria.

Dopo oltre due anni di mobilitazioni, manifestazioni, assemblee, iniziative, presidi, scioperi, tavoli sentiamo il dovere di mettere un punto fermo sulla questione della gig economy e del lavoro che viene diretto tramite piattaforma di intermediazione informatica.

Per farlo seguiamo la nostra prospettiva di lavoratori, quali siamo, sulla base della pratica quotidiana e della sperimentazione sociale che viviamo.

Da un punto di vista politico, sembra fin troppo semplice e lineare il discorso di rivendicazione sindacale espresso e sostenuto da noi fino a questo momento: a “nuovi” lavori, o meglio, a vecchi lavori organizzati in modo diverso, devono corrispondere nuovi diritti, che sono quelli di sempre; i principi fondamentali e inalienabili dei lavoratori vanno riconosciuti a tutte e a tutti, a scapito di lobby di interesse e di avide plusvalenze datoriali.

Ma c’è ancora chi nonostante tutto prova a fare finta di niente e fa orecchie da mercante…

Quindi, sotto l’egida del caporalato digitale noi braccianti metropolitani non ci arrendiamo, ma al contrario intendiamo ribellarci per emanciparci da soli, lavoratori neo digitalizzati e impoveriti continueremo ad organizzarci con le altre categorie di sfruttati, generalizzando la protesta, perché “vogliamo i nostri diritti, vogliamo quello che ci spetta!”.

Per questo motivo ci è sembrato un gesto dovuto e un esercizio utile per la collettività, partire quanto maturato nella riflessione sulle nostre condizioni di vita e sulla scorta dell’esperienza animata dalla lotta di questi anni, per provare ad operare una valida sintesi politica che potesse rappresentare un riferimento preciso, che suonasse come una dichiarazione programmatica.

Un documento che finalmente facesse chiarezza su cosa vogliamo noi come fattorini e cosa deve essere per noi e a noi riconosciuto, al di là delle sentenze dei tribunali e dalle mezze promesse di aziende, governi e amministrazioni comunali o regionali più o meno compiacenti.

Abbiamo stilato dunque, come summa popolare, compilata di nostro pugno, a difesa di tutti i lavoratori del delivery, l’elenco in dieci punti dei nostri inderogabili diritti sotto forma di decalogo.

Deliverance Milano

 

1 ) Ogni lavoratore non deve essere discriminato per ragioni religiose, etniche e/o di genere, per motivi culturali, di orientamento sessuale e/o politico, dal proprio datore di lavoro.

2) Il lavoro è un diritto e va sempre garantito, altrimenti non è più un diritto. L’unico modo per garantire un diritto è renderlo stabile e sicuro.

Il rischio d’impresa dell’oscillazione della domanda imposta dal mercato, non può essere ad appannaggio dei singoli lavoratori, che non sono committenti ma prestatori d’opera, quando dovrebbe essere responsabilità sociale dell’azienda farsene carico.

Tutto ciò che non garantisce i fattorini si traduce in precarietà: una condizione esistenziale di ricatto e di deprivazione di reddito e tutele.

Il lavoro è un diritto, accettarlo come rifiutarlo, ma devono esistere i presupposti per poterlo esercitare, altrimenti è solo un dovere o un valore morale a cui non crediamo, in quanto teatro di prevaricazioni e sfruttamento.

Vanno riconosciute a tutte a tutti i lavoratori (e non) le garanzie per avere l’accesso ai servizi di base e la continuità di reddito, il diritto ad esistere è un principio fondamentale e universale che non dovrebbe ammettere violazioni in base al posizionamento sociale.

3) Ogni rider deve essere tutelato, è un lavoratore e ogni lavoratore in quanto tale ha il diritto di vedere tutelata la propria persona durante la prestazione d’opera.

Ha il diritto di vedersi tutelato attraverso un regime di garanzie equo, che sia in grado di corrispondere ad ogni fattorino un compenso degno, con l’adozione di un salario minimo orario, in riferimento ad un contratto collettivo nazionale.

Ogni lavoratore ha diritto di accesso alla previdenza sociale e a tutte le indennità stabilite in fase di contrattazione collettiva, in riferimento ad un CCNL di settore, con una base piena di contributi Inps e Inail, versati dalle parti datoriali.

Ogni fattorino, in quanto lavoratore, ha il diritto di dotarsi di una rappresentanza sindacale a sua discrezione, di esercitare il proprio diritto di sciopero e di accedere alla contrattazione collettiva del lavoro.

4) Ogni lavoratore delle piattaforme digitali non è autonomo ma in dipendenza, è un soggetto coinvolto all’interno di una struttura organizzativa aziendale che lo rende a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, nell’esercizio delle proprie mansioni, ad un sistema digitale, basato sul dualismo piattaforma – applicazione.

Questo circuito, che articola la comunicazione con il prestatore, pianifica le attività, la prestazione d’opera, in un ciclo produttivo di flussi informativi che ammette come elemento fondante del proprio organigramma proprietario un algoritmo.

L’algoritmo rappresenta un principio organizzativo dinamico, sottoposto a continue modifiche attraverso gli aggiornamenti del software, fornito dal committente al prestatore in dotazione al supporto tecnologico del prestatore; l’implementazione di tale algoritmo, in maniera del tutto arbitraria da parte del committente stesso, ha delle ricadute sul prestatore d’opera e sulla prestazione, che vengono determinate dall’organizzazione del lavoro.

Un collaboratore autonomo al contrario si autogestisce il lavoro, viene pagato molto di più per la sua attività e ha il potere di contrattare la propria prestazione a titolo individuale, volta per volta con il/i committente/i.

5) Ogni corriere va garantito e informato, perché da agente sul territorio impegnato in un’attività di trasporto.

Ha il diritto di lavorare in sicurezza, in conformità a quanto è legiferato dal “Testo Unico” per la sicurezza dei Lavoratori e di vedere rispettate tutte le norme riguardanti la movimentazione delle merci (per quantità e qualità di trasporto dei carichi) e dei prodotti alimentari, in rispetto alla normativa comunitaria riguardante gli aspetti igienico sanitari.

Ogni fattorino deve pretendere di essere informato in tal senso dal committente e/o da chi si adopera come agente di intermediazione.

6) Ogni corriere deve poter rispettare le norme del codice stradale, durante la prestazione d’opera e l’orario di lavoro, come qualsiasi altro lavoratore, residente, cittadino o soggetto transitante sul territorio, al fine di non costituire un pericolo per se stesso o per gli altri, in fatto di mobilità ciclo urbana.

Questo presupposto si verifica soltanto se il lavoratore risulta essere nel pieno delle proprie facoltà decisionali mentre espleta le sue mansioni, poiché viene messo nelle condizioni di dover operare in conformità ad esse.

Infatti trattandosi di un attore integrato all’interno di un sistema produttivo digitalizzato, la sua condotta dovrebbe poter essere libera da condizionamenti esterni, senza sottostare a nessuna forma di sudditanza o ricatto manifesto dal sistema in cui è inserito, per mezzo di meccanismi reputazionali (rating), di profilazione e classificazione (ranking) che incentivano l’indice della velocità come elemento di valutazione e di valorizzazione della prestazione associata al servizio, commisurata alla prestazione attraverso strumenti di accelerazione della performance come il cottimo (ad oggi ancora illegale) o i bonus cumulativi per numero di consegna che fungono da dispositivi arbitrari, temporanei, parziali e discriminanti nel sistema di prenotazione delle ore, nell’assegnazione delle consegne e sulle distanze di viaggio misurate in linea d’aria e non da pavimentazione stradale.

7) Tutti i lavoratori delle piattaforme digitali hanno il diritto di richiedere il proprio algoritmo secondo la normativa europea sulla privacy e il datore di lavoro ha il dovere di fornirglielo.

Ogni lavoratore ha anche il diritto di ricevere sempre in materia di tutela della propria privacy un’informativa sui dati prodotti e su quanto viene monitorato dal suo dispositivo.

Ogni lavoratore ha il diritto di ricevere un indennizzo dall’eventuale vendita di tali dati, sotto forma di reddito minimo in grado di assicurargli una continuità espressa da un monte ore garantito definito in sede di contrattazione collettiva.

8) Ogni lavoratore ha il diritto alla disconnessione e a non ricevere comunicazioni aziendali passate le 12 ore di lavoro dall’ultima prestazione fornita.

Ogni lavoratore non può cumulativamente lavorare per più di 8 ore al giorno e ha diritto ad almeno un giorno di riposo a settimana.

Ogni volta che un fattorino è online, sta lavorando e deve essere retribuito per il proprio tempo di vita impegnato, se l’app è attiva e il corriere in attesa; l’azienda è tenuta a rispondere al proprio corriere, se il lavoratore ha bisogno di informazioni, assistenza o aiuto, durante l’orario di lavoro in cui è attivo il servizio.

La geolocalizzazione dell’apparecchio digitale deve poter essere spenta durante le ore in cui non si presta servizio.

Le mance non andrebbero tassate ma certificate dal cliente al lavoratore, in modo che entrambi possano verificarne il versamento, pro bono dallo Stato.

9) Ogni committente ha il dovere di riconoscere a proprie spese e di dotare di materiale tecnico adeguato a norma di legge il prestatore, sia esso una piattaforma o una società che si occupa di un servizio di consegna a domicilio.

Se brandizzato, di corrispondere al lavoratore una cifra da stabilire in sede di contrattazione collettiva al prestatore stesso, per l’opera di sponsorizzazione fornita.

Ha il dovere di fornire i mezzi di lavoro e la strumentazione adeguata ai fattorini, sia a livello di supporto comunicativo digitale, che di mezzi di trasporto.

Ha il dovere di corrispondere un equo canone di rimborso calcolando usura e manutenzione, qualora richiedesse strumentazione di proprietà del prestatore al prestatore stesso.

Ogni compagnia di consegne deve assicurare i suoi lavoratori per danni a sé e/o a terzi.

10) Il decisore pubblico deve rendersi garante del rispetto delle norme e delle leggi vigenti, in ogni sua declinazione istituzionale nei confronti delle parti sociali, ed impegnarsi a monitorare con le proprie facoltà lo status quo, secondo le sue competenze in materia di procedure amministrative, diritto del lavoro, norme igienico-sanitarie, tutela della privacy, sicurezza, a difesa dei lavoratori.

Va fatta leva sugli organi ispettivi territoriali e nazionali a disposizione, perché bisogna vigilare sul fenomeno complesso del lavoro digitale e delle piattaforme, in modo da favorire una regolamentazione delle imprese innovative e del settore, che tuteli gli interessi dell’oggetto e delle parti sociali in causa.

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