In vista dell’incontro di domenica mattina, 11 settembre, (Piano Terra, Via Confalonieri 3, Milano, ore 11), con i medici Amelia Chiara Trombetta e Antonio Curotto che porteranno la loro diretta testimonianza da Ventimiglia, pubblichiamo un documento di estremo interesse: si tratta del Report della Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione, uno sforzo di sistematizzazione assai rigoroso attorno a quanto è accaduto tra luglio e agosto lungo la linea di frontiera Como-Chiasso. Il rapporto ASGI è già stato presentato in diverse sedi istituzionali e non.

Qui potete scaricare l’intero Rapporto report-riammissioni-chiasso_asgi_31-8-16_def-1-3.

Sotto, il sommario del documento.

“Dove dovremmo andare dopo l’ultima frontiera?
Dove volano gli uccelli oltre l’ultimo cielo?
Dove dormono le piante dopo l’ultimo respiro?”
(M. Darwish – La terra si sta richiudendo su di noi)

Executive Summary

Tra luglio e agosto 2016, molti migranti che cercavano di entrare in Svizzera per chiedere asilo in tale Paese o per raggiungere altri Stati europei sono stati fermati alla frontiera di Chiasso e respinti in Italia: quasi 7.000 i respingimenti effettuati, tra cui almeno 600 hanno riguardato minori non accompagnati. In attesa di ritentare l’attraversamento della frontiera, circa 500 migranti si sono accampati nei pressi della stazione di Como, dove vivono in condizioni assolutamente inadeguate. Tra di essi, anche molti minori non accompagnati. Una parte delle persone respinte sono invece state trasferite da Chiasso all’hotspot di Taranto. La maggior parte di questi migranti provengono dall’Eritrea o da altri Stati (Somalia, Sudan ecc.) tali per cui si può ritenere sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o almeno di una protezione umanitaria.

In base alle informazioni raccolte, risulta inoltre che molte delle persone respinte avrebbero diritto, una volta presentata domanda di asilo, ad essere ricongiunte ai familiari che si trovano in Svizzera o in altri Stati europei, ai sensi del Regolamento Dublino III, o di chiedere la relocation. Pochissimi di essi, tuttavia, hanno presentato domanda d’asilo in Italia, in parte per mancanza di informazione, in parte per sfiducia, in quanto i trasferimenti finora effettuati attraverso la relocation e i ricongiungimenti Dublino sono stati assai lenti e numericamente ridotti.
Le autorità svizzere affermano di respingere in Italia, in attuazione dell’Accordo bilaterale italo-svizzero sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 1998, solo coloro che non intendono chiedere asilo in Svizzera. Al contrario, molti dei migranti respinti hanno dichiarato di aver tentato di presentare domanda di protezione internazionale in Svizzera, sia oralmente che consegnando una dichiarazione scritta, ma di non aver potuto formalizzare la domanda.

Sia alle frontiere italiane che a quelle svizzere, si riscontra una grave carenza di servizi di informazione e orientamento legale e di interpreti delle lingue maggiormente diffuse tra questi migranti.
Sulla base delle testimonianze raccolte, risulterebbero dunque violati il diritto all’informazione e il diritto di accedere alla procedura per la domanda di protezione internazionale garantiti dalla normativa internazionale, europea e interna tanto della Svizzera quanto dell’Italia.

Inoltre, le persone che avrebbero diritto ad essere ricongiunte ai familiari in Svizzera o in altri Stati europei, ai sensi del Regolamento Dublino III, non potendo presentare domanda di protezione internazionale vedono anche violato il loro diritto al rispetto della vita familiare tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Al di là del mancato accesso alla procedura d’asilo, si riscontrano numerose altre violazioni della normativa vigente. Sembra infatti che, almeno in alcuni momenti, le autorità svizzere abbiano effettuato controlli sistematici in frontiera sulle persone di pelle nera o comunque con caratteristiche somatiche tali da far ritenere che non fossero di origine europea, in violazione delle norme che vietano i controlli sistematici alle frontiere interne dell’Area Schengen e della normativa antidiscriminazione.

In secondo luogo, i respingimenti di gruppi di migranti, tra cui anche minori non accompagnati e persone con disabilità, senza che risulti esservi stata una valutazione su base individuale, possono essere considerati “espulsioni collettive”, vietate dalla normativa europea e internazionale.
In terzo luogo, le persone respinte non hanno ricevuto alcun provvedimento scritto, e dunque non hanno avuto alcuna possibilità di presentare ricorso, in violazione del diritto a un ricorso effettivo previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa europea e interna.

Particolarmente gravi, poi, risultano le violazioni dei diritti dei minori stranieri non accompagnati garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalle norme europee e nazionali. Per i minori respinti, infatti, non risulta esser stato nominato un tutore né dalle autorità svizzere né, tranne in poco più di una decina di casi, da quelle italiane. Dopo la riammissione in Italia, inoltre, i minori non accompagnati non hanno ricevuto adeguata accoglienza: la maggior parte sono stati collocati in una struttura non autorizzata all’accoglienza di minori, e in alcuni casi non sono stati collocati in alcuna struttura ma semplicemente invitati a presentarsi autonomamente ai servizi sociali. In generale, è evidente come i respingimenti siano stati effettuati in violazione del superiore interesse del minore.

Infine, le condizioni assolutamente inadeguate in cui i migranti respinti si trovano a vivere presso la stazione di Como, in particolare ove si tratti di minori stranieri non accompagnati, nuclei familiari con bambini o persone con disabilità, possono considerarsi alla stregua di “trattamenti inumani o degradanti” vietati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nella prima parte del presente rapporto vengono riportate le informazioni raccolte in merito alle condizioni dei migranti presenti a Como e alle misure adottate dalle autorità italiane e svizzere, mentre nella seconda parte vengono analizzate le principali violazioni della normativa riscontrate, con riferimento alle norme internazionali (in particolare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), europee (Codice Frontiere Schengen, Regolamento Dublino III, Regolamento EURODAC ecc.) e nazionali, sia italiane che svizzere.

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