A quanto pare la vicenda del decreto legge che rende istituzionale la precarietà sta conquistando il centro del dibattito politico. Offriamo un testo che chiunque potrà usare, da solo o insieme a gruppi di opposizione, coalizzati per sconfiggere questo ignobile attacco portato dai funzionari del potere finanziario. Dicono che questa liberalizzazione sia l’unico modo per ottenere lavoro; è quel che i mercanti di schiavi olandesi spiegavano ai neri del Senegal mentre li portavano incatenati al mercato di New Orleans. Per gente come Renzi o Poletti la sottomissione e la perdita di qualsiasi diritto sono indispensabili per poter avere accesso al reddito; anche se questo viola i principi della direttiva europea (che vincola invece la repubblica italiana) e l’accordo quadro recepito dalla direttiva (accordo quadro firmato, allora, da Cisl, Uil e Confindustria, oggi pronti a rimangiarsi l’impegno senza arrossire, nel pieno silenzio di troppi professori e deputati).
Ogni persona ha diritto, senza spese, di chiedere alla Commissione Europea di aprire la procedura d’infrazione contro lo Stato Italiano; a mezzo di una mail indirizzata a SG-PLAINTES@ec.europa.eu oppure a mezzo posta (anche presso le sedi regionali: quella di Milano è in Corso Magenta 59, si può portare anche a mano).
Non abbiamo fiducia illimitata nella via giudiziaria all’emancipazione; ma, ugualmente, è una battaglia cui non ci si può sottrarre (e non ci si deve sottrarre). Questo strumento viene consegnato, ora, nelle mani di chi non accetta omologazioni, sperando di potere, tutti insieme, infrangere il muro di menzogna costruito dal governo delle larghe intese. Eccolo:
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
alla cortese attenzione del Segretario generale, Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles BELGIO
Noi sottoscritti cittadini Italiani: …………. nato a ….residente a ….. codice fiscale ……
Mail ………….
con autorizzazione alla Commissione a indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia
DENUNCIAMO
Lo Stato Italiano in persona del suo Presidente del Consiglio dei Ministri sig. Matteo Renzi, anche nella sua veste di rappresentante dell’organo di Governo che ha emesso “sotto la sua responsabilità” (come recita l’art. 77 della Costituzione Italiana) il Decreto Legge oggetto della presente denuncia, per
VIOLAZIONE/INADEMPIMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO
conseguente all’avvenuta emanazione del DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34 dal titolo « Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese » pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2014 e da tale data vigente,
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PREMESSO CHE
Il predetto Decreto Legge 34/2014 – adottato dal Governo e subito emanato dal Presidente della Repubblica che ha ritenuto sussistere « la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro » – dispone
a. all’art. 1 (dal titolo “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine ») un rilevante intervento sul Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dal titolo “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” (oltre che sulla normativo del lavoro somministrato a termine di cui al Dlgs 276/2003)
b. all’art. 2 (dal titolo “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato”) un rilevante intervento sul Decreto Legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 dal titolo « Testo unico dell’apprendistato »
ed essi vanno illustrati separatamente essendo entrambi in frontale contrasto con il diritto comunitario
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A. SUI CONTRATTI A TERMINE
1. il richiamato art. 1 del Decreto 34/2014
a. abroga quella parte dell’art. 1 del Dlgs 368/2001 con cui si prevedeva come fosse “consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinatoa fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”;
b. e la sostituisce con la seguente previsione “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato”; ”
2. Va per altro qui aggiunto come neppure tale termine dei “trentasei mesi” – se predicato non ad ogni singolo contratto ma alla totalità dei contratti a termine successivi che possono intercorrere tra le stesse parti – sia per tutti vincolante escludendo l’art. 5, comma 4 ter, del Dlgs 368/2011 la vigenza di tale limite massimo per i lavoratori stagionali ed escludendolo l’art. 10 Dlgs 368/2001 per i lavoratori somministrati a termine, gli apprendisti, gli operai agricoli, gli addetti ai settori del turismo e dei pubblici esercizi per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, i dirigenti, il personale docente ed ATA, e tutti i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione. Ma anche per tutte le altre tipologie in ogni caso tale termine non è cogente potendo essere derogato e allungato dai “contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale” e comunque rinunciato in via individuale purché in sede “protetta” e con l’assistenza sindacale (art. 5, comma 4 bis, Dlgs 368/2001)..
3. il medesimo art. 1 del Decreto 34/2014 interviene poi sull’art. 4 del Dlgs 368/2001 relativo alla disciplina della proroga abrogando la norma per cui “la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive” e sostituendola con la previsione per cui “le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte” nel limite di complessivi 36 mesi di impiego senza più il riferimento alle “ragioni oggettive”;
4. ed infine il detto art. 1 del Decreto 34/2014 interviene anche sulla “somministrazione a tempo determinato” abrogando la previsione di cui al comma 4 dell’art. 20 che imponeva come “la somministrazione di lavoro a tempo determinato e’ ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”
Come si vede l’intenzione del Governo Italiano è inequivocabile e ben riassunta nella relazione di accompagnamento del Ministro del Lavoro competente alla Camera ovverosia che dal 21 marzo 2014 in Italia non è più “richiesto il requisito della cosiddetta «causalità», consentendo in tal modo al datore di lavoro di poter instaurare sempre rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale”.
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Insomma dal 21 marzo 2014 in Italia è possibile
– assumere a termine anche a fronte della più stabile delle occasioni di lavoro (ed esempio nel caso di assunzione avvenuta a seguito di vincita di concorso indetto per reperire una figura professionale stabilmente inserita nella pianta organica);
– ed è possibile procedere a tale assunzione precaria per un numero illimitato di volte che possono essere anche di molte decine in caso di rapporti di pochi giorni (purché con intervallo tra l’uno e l’altro di almeno 10 giorni, o meno in base a quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 368/2011) e con la possibilità di prorogare ciascuno di detti contratti sino ad otto volte senza alcuna causale, e ciò in molti casi per tutto il corso della vita lavorativa del dipendente.
Al riguardo si vuole qui rilevare come, nonostante sulla materia dal 2001 ad oggi vi siano stati ben 12 interventi normativi, il grado di definitiva precarizzazione dei rapporti lavorativi a cui giunge il Decreto 34/2014 sia equiparabile solo alla normativa che sarebbe conseguita all’eve