Torme di cittadini fuggivano per le vie,

cercando di salvare le cose più preziose,

inseguiti dai corsari e dai bucanieri

Emilio Salgari  (Il corsaro nero, capitolo 36)

 

Il 18 marzo 2026 la Commissione Europea ha ufficializzato (COM 0321-2026) la proposta di introdurre nell’ordinamento dell’Unione Europea una nuova forma di società denominata EU inc., assai semplificata nelle modalità di costituzione, gestione e scioglimento. La proposta, intitolata 28 regime, contiene anche uno schema di regolamento, attualmente all’esame dei 27 stati membri: in Italia tale esame è in corso presso la IV (politiche europee) e la IX (industria agricoltura turismo commercio) commissione del Senato; non è coinvolta invece la X sezione (lavoro) nonostante le oggettive ricadute della normativa sui salari e sul trattamento contrattuale dei dipendenti. L’intero piano di regolamento omette (con un significativo silenzio) ogni passaggio normativo che riguardi salari, contribuzioni, rappresentanza sindacale dei dipendenti; e tralascia altresì ogni questione connessa alle sanzioni (amministrative e soprattutto penali) connesse all’insolvenza delle nuove società introdotte nell’ordinamento.

Liberismo selvaggio nelle premesse della proposta

La proposta si riallaccia alla bussola per la competitività del 29 gennaio 2025, a sua volta redatta sulla base dei rapporti elaborati nel 2024 da Mario Draghi ed Enrico Letta su richiesta della Commissione; la radice neoliberista e filoamericana dei due lavori costituisce un dato oggettivo e, del resto, non ne hanno mai fatto mistero gli autori, avversari convinti di ogni forma di welfare o, più in generale, di limiti alle operazioni economico-finanziarie delle imprese multinazionali in Europa. Il 28 maggio 2025 si era aggiunto l’ulteriore documento che delineava la strategia UE in materia di start up. Bisogna tener presente che nei 27 paesi dell’UE è già diffuso il meccanismo delle c.d. Shelf Companies, società regolari e legittime secondo il diritto nazionale dei singoli paesi, lasciate inattive (dormienti) e pronte per essere utilizzate dagli acquirenti senza trafile burocratiche e con una almeno apparente anzianità di vita che consente di partecipare a concorsi o gare d’appalto. Le Shelf Companies sono state nel recente passato anche uno strumento di elusione fiscale e contributiva, oltre che di aggiramento delle regole in materia di sicurezza e di salario; l’applicazione in concreto di sanzioni nei confronti dei reali manovratori di queste strutture è sempre stata assai difficile, non solo per i lavoratori danneggiati, ma anche per le procure inquirenti e per la Guardia di Finanza. Individuare le esatte competenze dell’autorità preposta alla sanzione non è facile; la filiera a scatole cinesi dei prestanome è complicazione ulteriore. Ma evidentemente non bastava; mai sazi coloro che vogliono essere i padroni delle nostre vite vogliono di più.

La proposta del 18 marzo 2026, con un astuto colpo di mano, prepara il terreno alle future frodi mediante un espediente tecnico-giuridico. Come in altri interventi normativi del passato il punto di partenza rimane l’art. 50 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TfUE), sull’attuazione della libertà di stabilimento delle imprese e dei lavoratori nei 27 paesi; ma, con una modifica di enorme peso rispetto ai precedenti e anche rispetto ai lavori preliminari, l’art. 50 questa volta viene legato proceduralmente all’art. 114 TfUE e non più all’art. 352. La differenza fra le due procedure non è un semplice cavillo: l’art. 352 esige l’unanimità dei 27 membri, l’art. 114 no. La relazione del 29 giugno 2026, a firma di René Repasi, è un grimaldello per abbattere ogni forma di resistenza al progetto; il giurista tedesco è anche il capodelegazione socialista e viene considerato il pontiere dell’alleanza con i conservatori, comunque un sostenitore convinto della maggioranza Ursula e della sua linea politica.

L’allarme lanciato da European Trade Union Institut (ETUI)

Non dovete pensare che ETUI sia un covo di rivoluzionari decisi ad insorgere con le armi in pugno per costruire il comunismo. Più modestamente raccoglie, in un centro studi, i ricercatori segnalati dalle principali organizzazioni sindacali europee, con il finanziamento di ETUC, la Confederazione Europea di cui fanno parte (per l’Italia) CGIL-CISL-UIL. Attualmente l’unico italiano al vertice è Giulio Romani, moderatissimo esponente del settore bancario CISL (sono cariche a rotazione ovviamente). Non fanno parte di ETUC (e conseguentemente di ETUI) i sindacati di base nostrani, come CUB o COBAS o USB o altri simili.

Eppure il rapporto redatto da Marcus Meyer-Erdmann e Aline Hoffmann è un attacco durissimo alla proposta e alla relazione di René Repasi: Marcus è il ricercatore senior che più si è occupato degli aspetti societari per conto di Etui; Aline, storica funzionaria sindacale di IG Metal, gode di enorme prestigio nell’area della socialdemocrazia in Germania. Con la policy brief  diffusa con la sigla ufficiale di ETUI viene aperto lo scontro all’interno della sinistra tedesca; non a caso entrambi i firmatari della critica hanno la medesima nazionalità del relatore, quella tedesca. La policy brief è facilmente reperibile in rete presso il sito di ETUI: chiarisce benissimo quanto sia subdola e pericolosa la forzatura procedurale utilizzata, posto che la Corte di Giustizia, nel caso analogo della SCEA (la società cooperativa europea) aveva già escluso che potesse ritenersi giuridicamente ammissibile l’uso della procedura eccezionale di cui all’art. 114 (per le ricadute su finanza e salario) in luogo dell’art. 352. Marcus e Aline hanno rotto il silenzio complice costruito nel parlamento europeo intorno all’iniziativa, spiegando quanto sia pericolosa e come spalanchi la porta ad ogni sorta di elusioni e di abusi in danno dei lavoratori, stimolando un liberismo selvaggio senza più regole e senza più freni. L’allarme è dovuto anche ai brevi tempi per il deposito di emendamenti correttivi, visto che la discussione in aula europea dovrebbe cadere non molti mesi dopo la pausa estiva.

Che cosa sono le EU inc e perché sono insidiose

Le nuove società semplificate che la Commissione Europea ha in animo di introdurre nell’ordinamento europeo svolgeranno, di fatto e con maggiore efficacia, le funzioni in precedenza assegnate alle Shelf Companies, con minore costo e soprattutto con minore controllo. Sono strutture agili e sostanzialmente anonime; non solo i soci sono liberati da ogni responsabilità patrimoniale propria (rispondono solo i beni delle Eu inc. non quelli di chi le controlla) ma possono, liberamente e rapidamente (48 ore), insediarsi a piacere in uno qualunque dei 27 paesi dell’Unione con la semplice iscrizione al Registro, valida senza limite territoriale e senza necessità di ulteriore esame. Basta un capitale minimo (cento Euro!) e (art. 3) per iniziativa di una o più persone (fisiche o giuridiche non importa), con uno statuto standard, per ottenere un codice fiscale (TIN) e una partita iva con cui operare, senza altre domande o verifiche. Le società possono (non debbono) aprire filiali nei territori dell’Unione Europea in cui si trovano ad operare in concreto; ma vige il generale principio di separazione fra sede legale, sede reale e luogo di attività. Basterà dunque insediarsi legalmente dove (secondo necessità e occasione) si pagano meno imposte o sono più convenienti le norme salariali-previdenziali per acquisire l’applicazione della legge più utile; con una filiera di società utilizzabili diventa semplicissimo aggirare i diritti e i doveri connessi ad una qualunque attività d’impresa. Il meccanismo apre poi la strada a legislazioni nazionali in concorrenza fra loro per attirare insediamenti: lo abbiamo già constatato in questi ultimi anni con il trasferimento delle sedi legali di grandi corporation anche italiane in paesi fiscalmente ospitali.

Gli amministratori delle EU inc. possono essere più di uno, ma almeno uno deve risiedere nei 27 paesi dell’Unione. Dunque basta costituire un terzetto di responsabili, un prestanome residente e due irraggiungibili collocati fuori portata, per sottrarre ad eventuali azioni giudiziarie tutti i responsabili delle società, tutti i loro soci (persone fisiche o giuridiche) e tutti i loro beni. Tutto avviene senza il corpo fisico, mediante i sistemi informatici: costituzione delle società, loro scioglimento, vendita delle azioni e controllo operativo. Esiste già ora il marchingegno delle quote cedute in bianco (ovvero con firme cartacee pronte per l’uso), ma non cancella i rischi in capo a chi mette in opera la frode. Ora diventa più facile: basta un tasto e la firma digitale legittima qualunque passaggio, organizzando tutto in località sicure, irraggiungibili, nell’aria.

Parcellizzando le singole attività (magari a mezzo di appalti, ma non solo) si evita l’apertura formale di una filiale (che sarebbe probabilmente, anche se non sicuramente, tenuta ad applicare la legge nazionale del luogo in cui si opera). La temporaneità (parente prossima della precarietà) consente di applicare ai contratti di lavoro la legge del luogo in cui ha sede l’impresa, aggirando le tutele, comprese quelle connesse al regolamento Roma 1 teso a salvaguardare il trattamento dei dipendenti utilizzati in un determinato ambito territoriale. E apre la via, con opportuni accorgimenti legali, ad imporre (come condizione preventiva per l’assunzione) normative capestro ai lavoratori, costringendoli, nella migliore delle ipotesi, a complicate e costose azioni legali per tutelare i propri diritti aggirati e violati. Ancora più a rischio e compromessa appare la contribuzione previdenziale connessa ai rapporti lavorativi, con intuibili future conseguenze sul trattamento pensionistico dei singoli addetti, per via di un intreccio inestricabile di diversi trattamenti in essere nei 27 paesi. Per non parlare poi dei vantaggi fiscali legati ad un uso spregiudicato di queste nuove società, atte per loro natura a favorire elusione e crimine.

Insolvenze e sanzioni

I promotori battono la grancassa sulla semplificazione delle procedure, che, di per sé appare sempre come cosa buona e ragionevole. Ma la semplificazione presuppone la fiducia e un apparato sanzionatorio tale da sconsigliare le frodi. E qui casca l’asino. Invece di affiancare alla nuova forma societaria idonei strumenti punitivi e di protezione delle parti deboli il regolamento lascia campo libero a qualunque comportamento spregiudicato e antisociale. L’insolvenza (art. da 88 a 102) viene considerata quasi un irrilevante incidente di percorso, anche in questo caso semplificato e senza conseguenze per chi l’ha provocata, magari intenzionalmente (l’ipotesi non viene presa neppure in considerazione). Quando gli amministratori delle EU inc. (pigiando un tasto dal loro rifugio chissà dove) annunciano di non avere soldi per far fronte agli impegni il regolamento prevede il blocco delle azioni giudiziarie esecutive nei loro confronti, li lascia a gestire i beni rimasti e affida loro la liquidazione (rapida) a mezzo di asta elettronica (senza controllo e dunque basta far acquistare tutto a prezzo stracciato da un’altra EU inc. preparata per l’occasione. Nessuna sanzione è prevista: penale, amministrativa, giudiziaria, salvo poche risibili conseguenze per la società (che comunque viene chiusa e dunque i soci non ne ricevono alcun danno).

Uno strumento come questo, accompagnato dalle criptovalute e dai sistemi bancari coperti, pare fatto apposta per le cosche criminali (presenti nel settore immobiliare e negli appalti, non solo in quello della droga e della prostituzione); ma anche per l’intera economia connessa ai beni immateriali, il cuore della ricchezza ai giorni nostri. Liberalizzare lo strumento societario senza controllo alcuno è perfettamente funzionale al programma di cancellazione del residuo welfare e di riduzione del salario complessivo in un quadro di esistenza messa a valore, senza diritti e senza garanzie, totalmente precarizzata.

L’esame della proposta giace al Senato

L’esame della proposta avviene in Commissione parlamentare ove sono presenti tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione; non solo i partiti ma anche strutture associative interessate possono depositare osservazioni e avanzare rilievi. Ad oggi hanno provveduto alla redazione di note la CISL e la UIL: la prima con una sostanziale adesione al testo, la seconda limitandosi ad una prudentissima segnalazione di possibili rischi per i salari dei lavoratori, ma senza mettere in discussione l’impalcatura del testo. Non stupisce la scelta di CISL, da tempo schierata con il governo Meloni e di recente apertamente disponibile a firmare una normativa capestro nel settore rider rompendo l’unità sindacale in una fase delicata della trattativa; meno scontato il comportamento rinunciatario della UIL, per giunta nel pieno del congresso nazionale. L’Alleanza delle Cooperative, in pari data (15 giugno), è intervenuta con un pieno aperto sostegno, preparandosi ad un rinnovato inserimento negli appalti, senza più fastidiosi controlli, grazie alle nuove norme. Manca ancora (è allo stato di bozza) il parere della CGIL, che (da ottimisti) vogliamo sperare sia più in armonia con il sindacato europeo che con quello italiano, senza ascoltare le sirene del senatore PD Filippo Sensi, amico delle imprese più che dei lavoratori. E manca anche la presa di posizione, quella certamente critica, dei sindacati di base, in questo caso troppo lenti nell’aprire il contenzioso.

Una patente di corsa

Negli anni della prima era moderna gli stati nazionali, spesso in guerra fra loro, concedevano a privati (audaci e con pochi scrupoli) le cosiddette patenti di corsa. I corsari erano autorizzati, con un regolare contratto, ad assalire città, villaggi, imbarcazioni, saccheggiando e rubando i beni delle nazioni ostili a quella committente, totalmente impuniti; una quota del bottino (in genere il 20%) veniva consegnata al governo che aveva rilasciato la patente di corsa. A differenza dei pirati (che rubavano a tutti, in proprio, senza un rapporto di committenza) i corsari erano agenti statali; spesso ottenevano cariche pubbliche e titoli nobiliari (per esempio il celebre Francis Drake, 1540-1596, nominato cavaliere dalla regina d’Inghilterra). Non è solo materia del passato: può sembrare strano ma la Costituzione degli Stati Uniti, articolo 1, sezione VIII, capo 11 afferma il diritto del Congresso di concedere, ancora oggi, lettere di corsa. L’Unione Europea non intende essere da meno, si pone in concorrenza con Trump su chi sia più pronto ad affermare con la violenza legalizzata il diritto di abuso.

Ecco: il regolamento predisposto dalla Commissione e offerto alla discussione del parlamento (europeo ma anche delle singole nazioni UE) è una patente di corsa. Le nuove società EU inc. altro non sono che uno strumento legale offerto al liberismo selvaggio e al capitalismo finanziarizzato per depredare il comune, sfruttare senza intoppi la manodopera, frodare i creditori, eludere il fisco, sottrarre risorse a ciò che resta del welfare e dello stato sociale. Un saccheggio indifferente all’ecologia e alla sicurezza del lavoro, entrambi neppure presi in esame come limite dal Regolamento proprio perché considerati un ostacolo da rimuovere senza conseguenze laddove risultasse in contrasto con le esigenze del profitto.

Il vantaggio che ne ricaveranno anche i criminali di professione viene considerato un danno collaterale; peraltro le mafie sono abbastanza intelligenti da aver già messo in conto una trattativa, disposte a versare una quota del bottino ai funzionari di governo perché chiudano un occhio. A questo serve l’assenza di sanzioni: a salvare la trattativa e ad assicurare l’impunità. La mobilità societaria sottrae i corsari, legalmente, ai procuratori penali dei 27 paesi che non riusciranno ad uscire dal labirinto normativo costruito grazie a regime 28: un 28 stato in cui vige una sola libertà, quella dei predoni.