Federica aveva trovato lavoro in un ristorante di Roma, a tempo indeterminato. Pochi soldi, necessari per vivere. Il suo contratto, però, lo aveva firmato dopo l’approvazione del Jobs Act e per lei non c’era più la protezione dell’art. 18. Era uno dei posti di lavoro contrabbandati come definitivi dal governo delle larghe intese. Il licenziamento non ha valida giustificazione, questo appare chiaro. Tuttavia, con la nuova legge, Federica non poteva riavere il suo posto, le spettava soltanto l’indennità di quattro mesi. Il Giudice del lavoro, Maria Giulia, ha mandato gli atti alla Corte Costituzionale, chiedendo di cancellare dall’ordinamento il Jobs Act (in gergo giuridico: contratto a tutele crescenti) perché in contrasto con la nostra Carta. Verso l’estate arriverà la decisione. La scadenza è di notevole importanza: ove mai Federica la spuntasse la decisione si estenderebbe, automaticamente, a tutti i licenziamenti. Le imprese sono in allarme e hanno subito allertato i loro giuslavoristi; a Milano si è tenuto venerdì 23 febbraio un affollato convegno nazionale degli altri giuslavoristi, quelli che stanno dalla parte dei lavoratori, al fine di preparare il terreno anche politico di sostegno a Federica. E all’impostazione di Maria Giulia.Pubblichiamo di seguito il testo completo su cui l’avvocato Piero Panici, di Roma, ha poi basato la sua relazione agli intervenuti.
Considerazioni preliminari
Tanti facili profeti avevano previsto la remissione alla Corte Costituzionale del D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015, così evidente era apparso il frontale contrasto delle «tutele crescenti», sia con i principi fondamentali della nostra Costituzione sia con i limiti posti dall’Ordinamento Comunitario e dai Trattati internazionali al potere di licenziamento e con le previsioni di tutela adeguata per i prestatori di lavoro a fronte del suo esercizio arbitrario.
Innanzitutto un chiarimento per i non giuristi.
Il D.Lgs 23/2015 nonostante la ambigua rubrica di «Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti»:
- non istituisce una nuova tipologia contrattuale: quello a tempo indeterminato è un contratto tipico previsto dal codice civile del 1942, destinatario poi di garanzie costituzionali nel 1948 e di leggi ordinarie di attuazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro (l. 604/66, 300/70, 223/91 e altre specifiche per divieto di discriminazione, tutela della maternità, ecc.); insomma il contratto a tempo indeterminato esisteva già prima della nascita degli autori della riforma;
- si limita a regolare le conseguenze del licenziamento illegittimo per tutti gli assunti dopo il 7.03.2015, in modo diverso dai lavoratori assunti prima di tale data: in particolare, per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo (l’ipotesi che qui ci occupa) viene eliminata sia la «tutela forte» di cui all’art. 18 l. 300/70, come novellato dalla l. 92/2012 (reintegrazione, pagamento retribuzioni perdute, versamento contributi) sia quella «debole» (indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità).
Le cd «tutele crescenti» si esauriscono tutte nella previsione di una «indennità» pari a due mensilità per ogni anno di servizio «in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 24 mensilità».
Dunque a partire dal 2027 i lavoratori che avranno avuto la fortuna di lavorare continuativamente per 12 anni presso lo stesso datore di lavoro potranno accedere alla stessa «tutela debole» oggi prevista per gli assunti prima del 7.03.2015.
Fortuna che, come vedremo, non ha avuto la lavoratrice nel caso rimesso alla Corte Costituzionale (al pari delle molte centinaia di migliaia di licenziati ogni anno e dei molti milioni sino al 2027).
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L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale è solida, molto articolata e chiara non solo nell’accurata disamina delle fonti normative nazionali, comunitarie e dei Trattati internazionali rispetto alle quali è prospettata la questione di costituzionalità ma anche della impraticabilità della cd «interpretazione conforme»: si argomenta in modo persuasivo come il Giudice non possa determinare una sanzione diversa – in aderenza ai suddetti principi dell’Ordinamento – nel caso di licenziamento illegittimo, non essendo consentito per via interpretativa «abrogare» il D.Lgs 23/2015.
E’ altresì argomentato come gli stessi principi ispiratori del «contratto a tutele crescenti», pure richiamati “… nella prima versione della legge delega …… proprio per renderlo compatibile con il principio di uguaglianza e reale disincentivo alla precarizzazione …”, vengono poi disattesi nel testo normativo.
Merita quindi una lettura ed un approfondimento più accurato di quello possibile in questo breve intervento e probabilmente un convegno specifico, con trattazione: a) delle singole norme richiamate; b) dei principi ispiratori della riforma e delle modalità della sua attuazione (delega sostanzialmente in bianco e successivo voto di fiducia, che hanno impedito un reale confronto e approfondimento parlamentare); c) delle conseguenze della riforma non solo sull’Ordinamento giuridico ma anche su quelle sociali e addirittura sul contrasto alla criminalità organizzata: farò un cenno più avanti alla Relazione del Procuratore Generale di Palermo dr. Scarpinato del 27.01.2018 alla inaugurazione dell’anno giudiziario ove è indicato il nesso diretto tra precarizzazione del lavoro, eliminazione delle tutele, aumento delle disuguaglianze, frantumazione sociale e crescita dell’area della illegalità e della impunità.
Non si ipotizza certo un patto Renzi/Poletti–Mafia dopo quello Stato-Mafia per cui è in corso il processo a Palermo, ma viene effettuata una accurata disamina di come le disuguaglianze sociali ed il «tradimento» dei principi costituzionali determinino «la disaffezione di larghe componenti popolari non solo nei confronti della politica ma anche nei confronti dello Stato» e crea una vasta area di disagio sociale che costituisce un humus fertile per lo sviluppo della criminalità organizzata.
Merita poi una riflessione il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale in questi ultimi anni, nuovo ed esorbitante rispetto alle sue tradizionali attribuzioni e che, nel caso di sentenze con efficacia «ex nunc» e addirittura solo «pro futuro», costituiscono «un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale» (Puggiotto).
Come insegna la psicanalisi la «rimozione è sempre il sintomo di un problema».
E qui il problema c’è, è serio e va affrontato (ne parleremo più avanti).
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E’ dunque necessaria una riflessione approfondita, vasta, e complessiva perché le «tutele crescenti» costituiscono la riforma fondamentale, il «cuore del Jobs act», la conclusione della guerra trentennale alla «tutela reale» introdotta con l’art. 18 l. 300/70 oramai sostanzialmente abrogato (con le residuali ipotesi, solo accademiche, di licenziamento intimato per motivi di discriminazione razziale, politica, sessuale, religiosa: per questi licenziamenti nemmeno serve l’art. 18 essendo sufficiente la radicale nullità di diritto comune sempre esistita sin dall’emanazione del codice civile del 1942 e ora rafforzata dalle norme costituzionali).
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Intanto un curioso destino: quella stessa Corte che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo delle «tutele crescenti», impedendo così alla sovranità popolare di esprimersi, ora è chiamata direttamente ad occuparsi della sua possibile eliminazione dal nostro Ordinamento.
La sentenza di inammissibilità desta notevoli perplessità (e non è l’unica discutibile della Corte Costituzionale di questi anni, come vedremo in seguito) e sollecita anche qui un approfondimento dei giuristi visto che attiene alle funzioni fondamentali dello stato di diritto.
Certo che il «quesito multiplo» non poteva essere ammesso: è dal 1978 che la Corte lo afferma e subito avevamo rilevato l’errore.
Ma trattandosi di un quesito complesso ma «univoco ed omogeneo» nel chiedere la eliminazione dei limiti che varie leggi ordinarie pongono alla applicazione della tutela reale nei licenziamenti, doveva e poteva essere rimesso all’Ufficio Centrale del Referendum presso la Cassazione perché provvedesse alla separazione dei quesiti: ciò rientra nelle attribuzioni della Cassazione. Probabilmente, ancora sbagliando, non è stato richiesto dai promotori ma poteva – ripeto – essere rimesso dalla Corte Costituzionale all’Ufficio Centrale e così consentire alla Sovranità popolare di esprimersi in una materia così rilevante – nell’unica reale forma di democrazia diretta (l’altra, i disegni di legge di iniziativa popolare, non giunge mai all’esame delle aule parlamentari).
C’è anche un drammatico paradosso storico.
La peggiore legislatura della Repubblica, con un Parlamento costituito in base ad una legge elettorale incostituzionale (c.d. «Porcellum») ha realizzato la distruzione dei diritti dei lavoratori, affermati con le leggi degli anni 60 e 70 (causale nel contratto a termine per contrastare la precarietà e Statuto dei lavoratori) con la sinistra al governo.
L’erede dell’allora PCI, che si astenne sulla l. 300/70 proprio perché non condivideva la limitazione dell’art. 18 ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti (un diritto è di tutti altrimenti può diventare un privilegio), oggi si chiama P.D., e prima ha ridotto le ipotesi di applicazione dell’art. 18, ora – con le «tutele crescenti» – lo ha eliminato per tutti gli assunti dopo il 7.03.2015! (Quando si scriverà la storia del fallimento della sinistra in Europa e del suicidio delle sue classi dirigenti, questa vicenda sarà uno spunto per il caso Italia).
La questione sottoposta alla Corte Costituzionale
La vicenda processuale della lavoratrice licenziata ci introduce bene nel «meraviglioso mondo delle tutele crescenti», secondo la favola della narrazione renziana rilanciata continuamente dai mass-media in servizio permanente ed effettivo dei venditori di miracoli.
Viene assunta nel maggio 2015, portando con sé la bella dote di risorse economiche fornita dalla collettività alle imprese.
Per essere più precisi: 8.060 euro all’anno di sgravi contributivi senza alcuna condizione.
Ed infatti mentre gli 80 euro ai lavoratori subordinati si perdono se si scende sotto la soglia di circa 8 mila euro di reddito annuo (assurdo: se diventi più povero sei più bisognoso) e se si superano i circa 24 mila euro, il datore di lavoro non li perde mai, nemmeno a fronte del più ingiustificato ed arbitrario dei licenziamenti vengono revocati i benefici contributivi.
Si è trattato, sempre per essere ancora più precisi, del più grande trasferimento di risorse della storia della Repubblica (circa 40.000 miliardi di vecchie lire) dai lavoratori dipendenti e dai pensionati (che si sobbarcano oltre l’80 percento dell’Irpef) ai proprietari delle aziende (che, secondo la CGIA di Mestre, solo l’anno scorso hanno sottratto al fisco circa 93 miliardi di euro).
Insomma un gigantesco «welfare per i ricchi» pagato dai poveri, che è una delle cause delle disuguaglianze cresciute a dismisura in questi ultimi anni. Una riforma che per un verso supera quelle di Trump, il quale ha ridotto sì le tasse per i ricchi ma non ha mai trasferito loro risorse tolte ai lavoratori e pensionati!
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Il Giudice si è trovato di fronte ad un licenziamento con il vizio più grave la «non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» (secondo il D.Lgs 23/15) ovvero «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» (secondo la previsione dell’art. 18 l. 300/70 come novellato dalla l. 92/2012).
Se assunta prima del 7.03.2015 la lavoratrice avrebbe avuto diritto:
- alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- alla indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni globali di fatto perdute;
- al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Nulla di tutto questo, e solo perché assunta dopo il 7.03.2015.
E cosa accade con le «tutele crescenti»?
Intanto, ai sensi dell’art. 3, a fronte del licenziamento illegittimo:
- «il Giudice dichiara estinto il rapporto». Una novità – aberrante – in uno Stato di diritto: il Giudice accerta la illegittima risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive di durata (quello di lavoro) disposto dal contraente «forte», e lo estingue lui!
A proposito della «supplenza» dei Giudici tanto avversata in questi anni: qui, per condannare alla disoccupazione e miseria il lavoratore licenziato ingiustamente viene chiamato il Giudice del lavoro, per dare concreta attuazione – premiandolo – all’illecito contrattuale. Insomma il «Giudice della privazione del lavoro» all’esito dell’accertamento di un recesso illegittimo.
Se una simile normativa fosse stata prevista per tutti gli altri contratti a prestazioni corrispettive di durata – tipici e non – previsti dal codice civile, tutti i giuristi sarebbero insorti a tutela della «libertà contrattuale» e della «autonomia delle parti» garantite come sacre e inviolabili dal codice civile!
Codice che, come è noto, prevede all’art. 1453 c.c. sia l’azione di adempimento nei contratti con prestazioni corrispettive di durata, oltre a quella di risarcimento danni; ed inoltre consente la «reintegrazione in forma specifica» ove possibile, ai sensi dell’art. 2058 c.c., per il «danno ingiusto» da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
(A proposito di coloro che da sempre sostengono che la «reintegrazione» c’è solo nella l. 300/70: c’è da millenni, è stata creata dal diritto romano ove il «Praetor» disponeva la «restitutio in integrum» per coloro che avevano subito una arbitraria privazione di un bene o di un servizio: «reintegrazione» significa esattamente «restitutio in integrum»; ora è rimasta intatta nel diritto comune).
Quando fu approvato lo «Statuto dei diritti dei lavoratori» lo rivendicarono con orgoglio i giuristi che lo avevano elaborato: Giugni, Federico Mancini, Ghezzi, Romagnoli.
Per gli otto decreti legislativi attuativi del «Jobs Act» nessun giurista «ci mette la faccia».
La firma ce l’hanno messa il perito agrario Poletti ed il dr. Renzi (noto conoscitore della materia avendo lavorato nella intera sua vita, sinora, un paio di settimane, come dirigente nella aziendina familiare, giusto il tempo per un «distacco» a Presidente della Provincia di Firenze che ha posto a carico della collettività contributi previdenziali per centinaia di migliaia di euro) ma tutti sanno che è stato predisposto dai legali di Confindustria e così come è uscito dallo studio di un avvocato fiorentino è finito sulla Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento non ha toccato palla, prima con una legge delega assai vaga (con violazione dell’art. 76 Cost. che impone una precisa «determinazione di principi e criteri direttivi») poi approvando il D.Lgs 23/2015, senza modifiche, con il voto di fiducia.
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Una rapida disamina dei punti cardine della Ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma del 26.07.2017.
a) Il contrasto con l’art. 3 Costituzione
L’art. 3 del D.Lgs 23/2015 prevede il pagamento di una indennità – senza contributi previdenziali – pari a due mensilità di retribuzione, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 (nel caso di specie) per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo.
I dubbi di costituzionalità vengono dunque in evidenza in quanto la nuova normativa priva la lavoratrice ingiustamente licenziata di «gran parte delle tutele tutt’ora vigenti per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 7.03.2015».
La non manifesta infondatezza «emerge pienamente» dal contrasto con le normative seguenti:
- art. 3 della Costituzione in quanto la indennità così modesta per gli assunti dopo il 7.03.2015 ingiustamente licenziati «viola il principio di uguaglianza». Il regresso di tutela appare «irragionevole e sproporzionato, viola l’art. 3 Cost. differenziando fra vecchi e nuovi assunti, pertanto non soddisfa il test del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco imposto dal giudizio di ragionevolezza».
Elenca quindi la mancanza del «carattere compensativo» della indennità. Nella ordinanza si sviluppa un ragionamento molto efficace sia sul beneficio dello sgravio contributivo per 36 mesi, molto più consistente della condanna in sede giudiziaria per l’illegittimo licenziamento, sia sulla circostanza che il legislatore incoraggia, con tali misure, comportamenti di «dumping sociale».
E, aggiungiamo noi, discrimina per sempre gli assunti dopo il 7.03.2015 perché saranno «i prescelti» nel licenziamento visto che con essi, diversamente dagli altri dipendenti, il datore rischia davvero poco.
Ma la normativa tradisce le stesse intenzioni dei riformatori.
La proposta originaria (Boeri) che aveva avuto il sostanziale consenso delle parti sociali e di quasi tutte le forze politiche, prevedeva per un certo periodo un salario d’ingresso e un inquadramento inferiore rispetto al CCNL, la tutela solo obbligatoria nei licenziamenti illegittimi con un risarcimento che aumentava nel tempo, con l’approdo finale alle tutele piene, al pari degli altri dipendenti già occupati: alla fine tutti uguali nelle tutele.
Ciò è sparito nel «contratto a tutele crescenti» che cristallizza, contrariamente alle premesse, il «dualismo» delle tutele tra vecchi e nuovi assunti, penalizzando i giovani che entrano nel mondo del lavoro (e non conosceranno mai l’art. 18 che rimane solo come privilegio per i genitori o i fratelli e le sorelle maggiori).
Osserva al riguardo il prof. Umberto Romagnoli – uno degli Autori dello Statuto del 1970 – («Renzismo al lavoro» in Sinistra Lavoro n. 13).
“… candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore delegato ha chiarito che la sola forma di tutela destinata a crescere è l’indennità corrisposta in caso di licenziamento ingiustificato; un’indennità che, con la serenità di un tagliatore di teste aziendale, qualcuno si è già affrettato a ridefinire asetticamente «costo della separazione», scolorendone così la natura di risarcimento forfettario del danno causato da un illecito civile. Insomma, il trattamento degli occupati attuali non sarà mai acquisito dai nuovi assunti…”.
E lo rileva lo stesso Tribunale di Roma nella ordinanza:
“… Nell’intenzione dei teorici ispiratori della normativa all’esame nonché nella prima versione della delega, infatti, il contratto «a tutele crescenti», proprio per renderlo compatibile con il principio di uguaglianza e reale disincentivo alla precarizzazione, avrebbe dovuto favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro attraverso una attenuazione della tutela contro i licenziamenti di carattere meramente temporaneo, e dunque fatta salva l’applicazione della ordinaria tutela ex art. 18 al termine di una prima fase (per quanto lunga) del rapporto; le tutele del D.Lgs. n. 23/2015, invece, non sono affatto «crescenti», giacché con lo scorrere del tempo non aumentano le garanzie ma soltanto l’indennizzo in proporzione alla maggiore anzianità del lavoratore, che non può più, permanentemente, accedere alle tutele standard degli assunti anteriormente al 7.03.2015; e che anzi incontra un tetto massimo indennitario dopo dodici anni di servizio …”.
Fu Massimo D’Antona, ispiratore della legge di cd. «privatizzazione del pubblico impiego», ad indicare la strada della uguaglianza nelle tutele a fronte del licenziamento illegittimo, così unificando il mondo del lavoro in una grande comunità di uguali nei diritti e nei doveri. Anche dopo la eliminazione delle «tutele crescenti» dal nostro Ordinamento giuridico sarà necessario un intervento legislativo di «ricostruzione».
Oggi, a fronte della finalità di unificazione delle tutele proclamate dai venditori di miracoli, abbiamo le seguenti conseguenze a fronte di un licenziamento illegittimo:
- nel pubblico impiego, sempre la reintegrazione ed il risarcimento integrale dei danni patrimoniali, con copertura previdenziale, senza alcun limite numerico di dipendenti per la sua di applicazione e per ogni tipologia di licenziamento invalido (illegittimo, nullo, inefficace) ed anche per i dirigenti;
- nel settore privato, per gli assunti prima del 7.03.2015:
- la tutela solo risarcitoria – modesta – di cui alla l. 604/66 per i dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti;
- sopra i 15 dipendenti si applica il novellato art. 18 l. 300/70 che prevede una impressionante pluralità di ipotesi di invalidità del recesso cui sono collegate le diverse conseguenze sanzionatorie:
- nullità, nelle tre previsioni di discriminazione, per matrimonio e gravidanza, motivo illecito;
- illegittimità, nelle due ipotesi di insussistenza – e manifesta insussistenza – del giustificato motivo oggettivo; nelle tre ipotesi di inesistenza del fatto contestato, o perché il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa, ai sensi del CCNL, per la giusta causa; infine per inidoneità fisica;
- inefficacia, per altre due fattispecie: violazione del requisito di motivazione (art. 2 l. 604/66) e della procedura disciplinare (art. 7 l. 300/70).
Per queste ipotesi sono poi previste quattro diverse tutele: quella cd. forte con la reintegrazione e tutte le retribuzioni perdute, quella attenuata con la reintegrazione ed il limite massimo di 12 mensilità per il danno patito, quella solo economica tra 12 e 24 mensilità, quella infine solo economica, ma ridotta, da 6 a 12 mensilità; per i dirigenti infine è prevista una tutela contrattuale solo economica ma forte (tranne rari casi di nullità ove è prevista la reintegrazione).
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Vi è un ulteriore argomento. La discriminazione nel risarcimento irrisorio delle «tutele crescenti» non è solo con dipendenti assunti prima del 7.03.2015 – e, per sempre, con i dirigenti – ma anche tra gli assunti dopo il fatidico 7.03.2015 e la generalità degli altri cittadini titolari di un contratto a prestazioni corrispettive di durata, i quali possono, nel caso di una sua risoluzione illegittima, ottenere l’integrale risarcimento danni (così come per ogni fatto illecito anche extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed anche la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., come già rilevato).
Ma, limitandoci ora al danno, i titolari di un contratto diverso dal lavoro nel caso della sua risoluzione illegittima hanno diritto al ristoro integrale per lucro cessante e danno emergente, oltre al danno biologico, esistenziale, sociale, morale.
Invece alla lavoratrice licenziata ingiustamente spetta solo la misera indennità, delle «tutele crescenti» predeterminata nell’ammontare e che prescinde totalmente dal danno effettivo causato dall’illegittimo recesso.
Tant’è che il legislatore nemmeno osa definirlo «danno» bensì «indennità», nella consapevolezza che il nostro Ordinamento consente a qualunque cittadino di ottenere l’integrale risarcimento danni per ogni illecito, anche extracontrattuale.
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Il Tribunale sviluppa poi ulteriore ed efficaci argomenti sulla mancanza del «carattere dissuasivo» della sanzione che incentiva, anziché scoraggiare, comportamenti di «danno» di «free riding» per concludere così:
“… Se dunque non solo di una compensazione ma anche di una sanzione si tratta, il giudizio di adeguatezza si impone perché una quantificazione irrisoria, come nel caso che ci occupa, si risolve in un incentivo all’inadempimento, anziché il suo opposto.
La disciplina scrutinata, in altre parole, non induce le imprese alla adozione di condotte virtuose, laddove codifica che un atto contrario alla legge e di inadempimento dell’impegno alla stabilità assunto con la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (unica fattispecie incentivata sul versante contributivo) è soggetto ad una sanzione indennitaria di importo contenuto, scisso dall’effettivo pregiudizio provocato, sottratto, nella sua quantificazione, alla valutazione del giudice, che pure continua a valutarne i presupposti, e addirittura inferiore al correlato beneficio contributivo …”.
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b) Il contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione
Anche riguardo a tali norme le argomentazioni del Tribunale sono ineccepibili.
“… L’art. 4 della Costituzione («la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto») e l’art. 35, comma 1 («la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni») non possono dirsi inverati in una normativa come quella all’esame, che sostanzialmente «valuta» il diritto al lavoro, come strumento di realizzazione della persona e mezzo di emancipazione sociale ed economico, con una quantificazione tanto modesta ed evanescente, …… quasi un ripristino di fatto della libertà assoluta di licenziamento (la cui contrarietà alla Costituzione è espressamente affermata nella sentenza n. 36/2000 della Corte Costituzionale) che annulla l’effetto «vincolistico» derivante dall’esistenza di fattispecie autorizzatorie inderogabile (giusta causa e giustificato motivo).
Le tutele dei licenziamenti, inoltre, hanno una rilevanza che va ben oltre la specifica vicenda del recesso e la tutela della stabilità di reddito e occupazione, poiché sostengono la forza contrattuale del lavoratore nella relazione quotidiana sul luogo di lavoro. Di più: una tutela efficace nei confronti di un licenziamento ipoteticamente ingiustificato – diritto non a caso espressamente sancito a livello internazionale, come meglio si dirà – protegge le libertà fondamentali di lavoratrici e lavoratori, nei luoghi di lavoro: la libertà di espressione e di dissenso, la difesa della dignità quando questa sia minacciata da superiori o colleghi, la difesa e pretesa dei propri diritti; la possibilità di attivarsi sindacalmente se lo si desidera, ecc..
Il sistema del Jobs Act ed in particolare, per quanto qui interessa, la quantificazione dell’indennità in discorso, è all’opposto costruito, su una consapevole rottura del principio di uguaglianza e solidarietà nei luoghi di lavoro che non può non spiegare i propri effetti anche sugli altri diritti dei lavoratori costituzionalmente tutelati (libertà sindacale, libertà di espressione eccetera)…”
Una limpida argomentazione in sintonia con la nozione – elaborata da Nanni Alleva – della tutela reale come «diritto stipite» che tutti gli altri garantisce e rende effettivi e con la altrettanto efficace considerazione di Giorgio Ghezzi, secondo il quale senza la tutela reale «tutti gli altri diritti sono scritti sulla sabbia».
Per concludere sul punto: è di solare evidenza che il riconoscimento del diritto al lavoro e del dovere della Repubblica «di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto» impongono al legislatore, innanzitutto, di predisporre una normativa che vieti la privazione arbitraria del lavoro e non certo la agevoli.
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c) Il contrasto con gli artt. 76 e 117 della Costituzione. Una tutela adeguata e congrua: ce la chiede l’Europa
Alle pagine 8, 9 e 10 della Ordinanza vi è un accurata disamina dei profili di costituzionalità del D.Lgs 23/2015:
- rispetto alle previsioni dell’art. 117 Cost. che pone dei vincoli all’esercizio della potestà legislativa della Repubblica, derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dai Trattati internazionali;
- rispetto alle stesse previsioni della legge delega n. 183/2014 la quale al comma 7 dell’art. 1 indica quale criterio generale la «coerenza con la regolazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali».
Nella ordinanza sono sviluppati i vari motivi di non conformità delle «tutele crescenti»:
- con l’art. 30 della Carta di Nizza (la c.d. “Costituzione Europea”), oramai definitivamente inserita nel nostro Ordinamento Comunitario;
- con la Convenzione ILO n. 158/1982 sui licenziamenti;
- con l’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Le normative vengono sottoposte ad una accurata disamina, anche con richiamo alla giurisprudenza della CESD (Comitato Europeo dei Diritti Sociali).
In particolare la Carta Europea dei diritti fondamentali impone agli stati nazionali la adozione di specifiche norme di «Tutela in caso di licenziamento ingiustificato».
L’art. 30 in modo sintetico e limpido così recita: «Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato…».
Al successivo art. 52 (“Portata dei diritti garantiti”) si chiarisce che le regolamentazioni nazionali dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta «…devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti…».
Insomma la tutela dal licenziamento ingiustificato non può essere inadeguata e irrisoria tale da negare il «contenuto essenziale» del diritto.
La Carta sociale Europea prevede espressamente all’art. 24, lettera a) «il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo…»; alla lettera b) «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione».
Come si vede le norme comunitarie lasciano libertà agli Stati nazionali di regolare la materia ma fissano i principi essenziali e non derogabili per la tutela contro i licenziamenti arbitrari.
Stavolta, ben a ragione, si può dire: «ce lo chiede l’Europa».
La Corte Costituzionale non ha equiparato le pronunce della CESD a quella della CEDU quanto ai suoi effetti giuridici nell’Ordinamento nazionale.
La deci