Poiché il lavoro vivo – mediante lo scambio tra capitale e operai – è incorporato al capitale e appare come un’attività che gli appartiene, tutte le forze produttive del lavoro sociale, non appena ha inizio il processo lavorativo, si presentano come forze produttive del capitale, esattamente nello stesso modo in cui la forma generalmente sociale del lavoro appare nel denaro come qualità di una cosa.

Karl Marx

(Manoscritto economico 1861-1863; in Opere, vol. 37, pag. 48, Milano, 2023)

 

L’art. 1 della Costituzione italiana in vigore dal 1 gennaio 1948 , nel comma di apertura dell’intero testo, contiene un principio racchiuso nella sintesi finale di una discussione molto accesa e approfondita: una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non uno stato dei lavoratori (come avrebbero voluto le componenti legate alle varie correnti del socialismo) e neppure poggiato sulla collaborazione fra le classi sociali (come da tradizione liberale o corporativa-cattolica); la colonna portante del compromesso raggiunto per avviare la ricostruzione post-bellica era semplicemente il lavoro, nella sua interezza, senza ulteriori specificazioni. Il testo proposto dai socialcomunisti (Togliatti e Nenni) fu bocciato di misura (239 voti contro 227) nonostante la conversione dei repubblicani di Ugo La Malfa; con più ampio divario furono respinte le proposte liberalconservatrici. Lo stallo venne superato su proposta, fra gli altri, di Aldo Moro e Amintore Fanfani, autori della stesura approvata dall’Assemblea Costituente il 22 marzo 1947, con acclamazione generale.

Il lavoro nella Costituzione

L’omissione di ulteriori chiarimenti non fu casuale, era il frutto di un accordo fra le diverse forze politiche presenti nell’assemblea costituente, con espressa esclusione dei nostalgici da quello che venne definito arco costituzionale (oggi non esiste più, gli ex fascisti sono da tempo dentro la maggioranza di governo o, alternativamente, nell’opposizione accettata). Troviamo traccia dell’accordo sul concetto di lavoro in vari articoli della Carta connessi al primo. L’art. 3 comma 2 promuove, programmaticamente, l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non solo dei lavoratori subordinati, non solo degli operai: l’inserimento di quel tutti allargava la cerchia dei destinatari ad artigiani, liberi professionisti, collaboratori autonomi, contadini o allevatori in piccole proprietà senza escludere imprese familiari, dirigenti, commercianti, perfino imprenditori (a volte insigniti dell’onorificenza presidenziale di cavalieri del lavoro ex art. 87).

Per la prima volta, dentro una norma giuridica italiana, il lavoro (compreso quello subordinato, ma non solo quello) viene qualificato come un diritto; ma al tempo stesso, nella previsione del medesimo art. 4, viene definito anche un dovere (e come tale diventa in qualche modo un’aspettativa delle istituzioni, una pretesa dello stato nei confronti del cittadino). Il dovere di svolgere una qualche attività o una funzione (lasciate alla scelta del singolo secondo le sue possibilità) abbraccia un campo più ampio del lavoro ma deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società (e qui fa capolino lo stato etico quale necessaria organizzazione della comunità). L’etica del lavoro innestata nell’ordinamento statuale è il cemento del compromesso costituzionale faticosamente raggiunto: la dottrina sociale corporativa cattolica legata alla Rerum Novarum di Leone XIII, la morale quasi luterana dei liberali e degli azionisti ripresa da Max Weber, la partecipazione alla produzione intesa come redenzione e progresso, caposaldo dell’ideologia socialcomunista.

Il Titolo III (rapporti economici: 35-40) non si discosta da questa concezione del lavoro. Il primo comma dell’art. 35 lo tutela in tutte le sue forme e applicazioni. E, nel quarto comma, riconosce la libertà di emigrazione. Questa libertà è ampia, è un principio, oggi palesemente dimenticato e disatteso, che era alla base del patto sociale postbellico; incontra il solo limite di un eventuale interesse generale, inteso come eccezione alla regola di consentire a chiunque di svolgere un’attività (non solo subordinata) nel territorio scelto, senza dover dare spiegazioni in ordine alla scelta. L’art. 36 è di notevole importanza, qualifica come un diritto non rinunciabile che il corrispettivo del lavoro (qualunque lavoro) sia non solo proporzionato alla quantità e qualità erogata, ma anche (espressamente in ogni caso) sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una norma precettiva, che trova immediata applicazione senza necessità di leggi attuative e che anzi non può essere vanificata neppure da leggi ordinarie (tanto meno da un contratto collettivo di natura privatistica). In applicazione dell’art. 36 la Corte di Cassazione, in ripetute decisioni dell’ultimo triennio, ha disapplicato salari accettati da CGIL-CISL-UIL (non solo da sindacati gialli); si ritiene che la norma, tuttavia, sia valida per il lavoro subordinato (salariato è la definizione contenuta nell’art. 37) perché connessa al tempo e non solo alla qualità (l’art. 36 indica la durata massima della giornata oltre al riposo settimanale e alle ferie). Costituisce, comunque e ancora, l’argine più importante in difesa del salario connesso al lavoro tradizionale; non per caso è costante il tentativo dei governi (da sempre nemici del salario minimo garantito: tutti!) di disinnescare la portata di questo diritto, che ad oggi permane, almeno in astratto. L’articolo 37 afferma la parità di trattamento, a tutela delle donne e dei minori; l’art. 38 garantisce assistenza a chi per età, malattia o infortunio sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. A seguire si disciplinano l’organizzazione sindacale (ma l’art. 39 non ha mai trovato dal 1948 applicazione e tutto si mantiene vago) e il diritto di sciopero (nell’ambito delle leggi  che lo regolano: dagli anni ’90, al termine del ciclo di lotte operaie, sempre più restrittive).

Il lavoro subordinato nelle norme giuridiche

Nell’Italia repubblicana della Ricostruzione il lavoro subordinato, in particolare quello delle grandi fabbriche, costituiva il cuore dell’economia, sia pubblica (aziende IRI) sia privata (Fiat in testa). Eppure la codificazione giuridica di questo contratto fondamentale per acquisire profitti era avvenuta solo il 16 marzo 1942, mediante l’art. 2094 del codice civile, in piena guerra mondiale. Il subordinato (dirigente, impiegato oppure operaio) era chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. In precedenza il Regio Decreto 692/1923, nel disporre la limitazione della giornata lavorativa normale a 48 ore settimanali per operai e impiegati aveva utilizzato la generica dizione lavoro salariato o stipendiato senza ulteriori specificazioni; peraltro la limitazione non si applicava (Regio Decreto 2657/1923) ad una serie molto ampia di mansioni c.d. discontinue (dal fattorino all’autista, dal cassiere al sorvegliante). La regolamentazione del lavoro subordinato avveniva sul campo, a mezzo soprattutto di contratti collettivi (durante il fascismo avevano forza di legge, non erano solo di natura privatistica). In buona sostanza il contratto di lavoro subordinato veniva lasciato al risultato dei rapporti di forza, con l’esercito e la polizia dalla parte delle imprese per far pendere la bilancia da quel lato.

Non è una caratteristica solo italiana. In Germania, ove pure si sviluppò precocemente la dottrina giuridica giuslavoristica, la definizione di lavoro subordinato è arrivata con il paragrafo 611 a nel nuovo codice civile (anno 2017): un servizio eterodeterminato ed eterodiretto  reso a vantaggio di terzi in uno stato di dipendenza personale. Proprio perché, con l’irrompere tumultuoso della rivoluzione industriale ottocentesca, era cambiata la natura stessa della prestazione lavorativa, i nuovi dominatori volevano evitare qualsiasi possibile limite ordinamentale all’ingaggio della manodopera al miglior prezzo. Si acquistavano ore lavorative intese come una merce, al pari delle macchine o dei materiali; l’organizzazione di coloro che cedevano il tempo ad una struttura d’impresa (per spuntare condizioni migliori) veniva qualificata dai giuristi ottocenteschi come una concorrenza sleale. Si trattava di acquisire lavoro salariato (subordinato) in un ambito di mercato libero così da sfruttare al meglio la debolezza di chi, senza retribuzione, non era neppure in grado di sopravvivere. Il quadro tipico della preistoria della subordinazione operaia era l’afflusso degli operai giornalieri, sul piazzale davanti alla fabbrica, in attesa di una chiamata che non sarebbe arrivata per tutti. Venivano abrogate, con il nuovo corso, le tutele delle antiche corporazioni artigianali, travolte e sconfitte dall’arrivo delle macchine; gli statuti che regolavano il lavoro nel settore tessile, nella movimentazione delle merci (specie nei porti), nell’edilizia, nella carpenteria non avevano alcuna efficacia nel nuovo mercato delle ore salariate.

La sostanza contrattuale del lavoro subordinato

 In assenza di codificazione e di definizione specifica il lavoro salariato (subordinato) fu ricondotto dai giuristi italiani all’art. 1570 del codice civile sabaudo (1865): la locazione delle opere è il contratto con cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede. I successivi articoli da 1627 a 1646 fornivano qualche indicazione generale aggiuntiva, sempre in favore di chi acquista il lavoro: possibilità di chiudere anticipatamente il rapporto senza preavviso, ad arbitrio (1641); divieto di invocare aumenti sul concordato (1640), esenzione di responsabilità del committente per mancata retribuzione di tutti gli artefici ingaggiati da un intermediario (1645). La regolamentazione comprendeva sia il lavoro autonomo sia quello reso dalle persone che obbligano la propria opera all’altrui servizio (art. 1627 n. 1); è questo l’ingresso in sordina, nell’ordinamento italiano della nuova era industriale, della prestazione a tempo (a ora o a giornata, comunque per un segmento temporale predefinito). Nel lavoro autonomo (quello che i latini chiamavano locatio operis) il rapporto contrattuale era legato al risultato, a prescindere dal tempo in concreto impiegato per ottenerlo (un intreccio di tempo, professionalità, luogo, cooperazione sociale); nel lavoro subordinato (i latini lo chiamavano locatio operarum) il rapporto contrattuale è invece legato essenzialmente alla frazione temporale richiesta dall’imprenditore e inserita nella struttura (normalmente una fabbrica) di un altro, diverso dal lavoratore, che decide come (e con quale scopo) utilizzare ciò che ha comperato (materiale, macchine, lavoro). Nel lavoro subordinato si crea una separazione fra chi materialmente produce e il prodotto dell’attività (alienazione); questa separazione divenne via via più accentuata nel corso degli anni, con la diffusione dei meccanismi di assemblaggio e delle catene di montaggio in epoca fordista. La vita del subordinato a sua volta viene separata in due parti ben delineate, che segnano un preciso periodo storico: tempo libero e tempo lavorato. Questo rapporto contrattuale viene riassunto con efficacia da un detto popolare in vernacolo: attacca ‘o ciuccio addò vo’ ‘o padrone.

Il corpo nel lavoro subordinato

Il fondatore del diritto del lavoro in Italia è il milanese Lodovico Barassi ((1873-1961) con il testo da lui pubblicato, ancor giovanissimo e tuttavia già ordinario in università, nel 1901. Nella sua costruzione giuridica viene ripresa dal codice, e accettata, l’idea di una locazione (consentire dunque a un terzo l’uso di un bene proprio) della propria energia lavorativa, intesa come un qualche cosa (una merce) di separabile dalla persona; e l’acquirente, per quel periodo concordato, diventava il sovrano assoluto di ciò che aveva contrattualmente acquisito, con il solo limite del rispetto delle leggi, della dignità, della vita. Il lavoratore, come persona, rimaneva libero e titolare di diritti; ma il tempo ceduto non era più suo, l’imprenditore poteva farne quel che gli pareva meglio, con il solo onere di pagare il canone pattuito per l’uso. Proprio come in una casa l’inquilino: non deve materialmente rovinare i locali messi a disposizione, ma, nel periodo concordato, decide come vuole.

Questa concezione liberale e liberista del rapporto lavorativo ebbe un contraddittore in Francesco Carnelutti (1879-1965), noto al gran pubblico come penalista, ma formatosi in materia giuslavoristica (nel 1913 firmò uno dei primi trattati di infortunistica). La critica appare, specie oggi, assai puntuale. Non si poteva accettare una locazione di energia umana perché il deterioramento inevitabile di ogni soggetto messo in attività era incompatibile con l’obbligo di restituzione (tipico di quel contratto); oggetto del contratto, dunque, era da ritenere il corpo fisico, inteso come elemento strutturale diverso dalla personalità del soggetto in cui si incarnava. Il Carnelutti (politicamente monarchico conservatore, ma acuto giurista) aveva colto l’elemento di continuità, dal punto di vista dell’industriale capitalista a cavallo fra i due secoli, fra forme analoghe allo schiavismo, accantonate nel corso dell’Ottocento, e il nuovo libero operaio subordinato: il corpo umano come oggetto del contratto. Si pensi alla servitù della gleba in vigore nella Russia zarista fino al 1861 o agli obblighi di un servo pastore in Sardegna; il corpo era sottoposto a vincolo obbligatorio senza scadenza, il nuovo proprietario della terra (gleba, la zolla) otteneva il trasferimento dei servi, perché era una condizione di nascita, e chi si sottraeva veniva ricondotto a forza nella proprietà fondiaria.

Il liberalismo industriale tolse di mezzo la schiavitù (non del tutto, nelle colonie il lavoro coatto non venne mai meno) ma il nuovo operaio libero  sempre del proprio corpo, inteso come merce, doveva far mercato. Cambiava tuttavia la formula contrattuale: corpo e tempo insieme, con un tempo fuori dal lavoro e un tempo dentro il lavoro. Quello dentro il lavoro appartiene al padrone; quello fuori dal lavoro all’operaio, ma con sopravvivenza fisica a suo rischio e pericolo.

Lavoro salariato e lavoro subordinato

Fin dagli albori dell’epoca industriale è entrato in scena, in tutti i paesi sviluppati, lo scambio fra tempo di lavoro e denaro, via via diventando il rapporto contrattuale più importante e più significativo, senza codificazione giuridica preventiva. Era interesse delle imprese pagarlo il meno possibile; e dei lavoratori spuntare la paga più alta. I due riferimenti del contenzioso non potevano che essere l’ora e la moneta; come chiamarlo era un problema dei sociologi o dei giuristi, i litiganti badavano al sodo, al salario. E lavoro salariato lo chiamavano operai e padroni, associazioni di mutuo soccorso e gendarmi; lo chiamava così anche un tal Karl Marx che lo stava studiando a fondo per fare meglio la rivoluzione. Quando l’acquisto di un segmento temporale di energia lavorativa veniva impiegato in una struttura d’impresa da un soggetto diverso da chi lo cedeva, non per uso proprio ma per merci destinate alla vendita, quello era lavoro salariato. Poteva essere fornito da un intermediario, da una cooperativa, da soggetti  intercambiabili o (come di consueto avveniva) da singoli separati che diventavano gruppo dopo, lavorando nell’opificio. La definizione subordinato per qualificare giuridicamente il rapporto interviene successivamente, verso la fine del XIX secolo. Il francese Paul Cuche (1868-1943) metteva l’accento sul c.d. lien de depandance al fine di sottolineare il carattere vincolante della sottomissione all’imprenditore; il tedesco Otto von Gierke (1841-1921), tendeva invece a temperare l’obbligo di eseguire le direttive con lo spirito di cooperazione e le regole dei vecchi statuti corporativi pre-industriali; l’italiano Barassi (sopra ricordato) fu il primo a inserire nella subordinazione, accanto al potere direttivo, il potere disciplinare quale prerogativa dell’imprenditore nei confronti del lavoratore ingaggiato, al fine di garantirsi con la minaccia di sanzioni la piena collaborazione del sottoposto. La subordinazione, quale caratteristica del lavoro salariato, è una elaborazione concettuale tesa ad affermare, sia politicamente sia istituzionalmente, la supremazia gerarchica del capitale sul lavoro, la strutturale sottomissione al compratore (anche) della persona che vende il proprio corpo per una frazione temporale, in cambio di una paga, ma senza diritti sul prodotto (e sul profitto). Per una sorta di ironia del destino nell’ultima parte del XX secolo le liti promosse dai lavoratori salariati (a causa della codificazione giuridica consolidata) chiedevano al Giudice di qualificarli subordinati (ovvero gerarchicamente sottomessi) perché il trattamento dell’operaio o dell’impiegato servo è più favorevole di quello riservato all’operaio o all’impiegato libero (autonomo, non subordinato). Il messaggio politico è chiaro: la servitù è il premio assegnato a chi lo ha meritato, la libertà è una disgrazia. Ancora oggi, infatti, viene proposta dai sindacati la subordinazione, per giunta senza scadenza, come un traguardo da raggiungere!     

Il conflitto nel tempo del lavoro subordinato

La separazione fra tempo libero e tempo lavorato non è solo il pilastro su cui poggia il lavoro salariato dell’epoca industriale, ma anche l’elemento che ha caratterizzato il lungo conflitto fra capitale e lavoro negli ultimi due secoli. La lotta di classe, in alcune occasioni, tendeva a diventare insurrezione, guerra civile, ogniqualvolta la rivendicazione operaia puntava alla riduzione della giornata lavorativa; “otto ore per lavorare, otto ore di svago, otto ore per dormire” fu la parola d’ordine che portò allo sciopero generale americano del 1 maggio 1886, poi data-simbolo in tutto il mondo. C’era la consapevolezza dell’estraneità operaia al tempo ceduto sotto il ricatto dei costi necessari a vivere, dunque quel segmento esistenziale necessario al capitalista andava ridotto a vantaggio di quello proprio, con un corrispettivo tale da consentire un’esistenza dignitosa o, meglio ancora, felice. Più soldi meno lavoro! divenne la bandiera innalzata dai lavoratori in ogni parte del mondo, sintesi di un programma in cui il rifiuto politico del lavoro subordinato si saldava al desiderio di riappropriazione della ricchezza prodotta (del valore aggiunto mediante il lavoro alle dipendenze sotto la direzione dell’imprenditore: art. 2094 del codice civile vigente).

La collaborazione nell’impresa, dal punto di vista del lavoratore subordinato, è una finzione, ove la si volesse intendere nel significato originario di partecipazione paritaria fra uguali, di lavorare insieme (cum laborare) per uno scopo comune. Non c’è alcuno scopo comune in questa collaborazione fra servo e padrone, fra chi cede il proprio corpo (il  comandato) e chi lo usa (e comanda). Pare più consona la quarta interpretazione reperibile nel dizionario, ovvero una prestazione resa su richiesta delle autorità nemiche; e la non collaborazione è un mezzo di lotta sindacale, capace di turbare il normale svolgimento del lavoro o, in casi estremi, di paralizzarlo (Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, vol. III, pag. 279, UTET, 1964). Il segmento di tempo libero, quello non lavorato, esclude qualsiasi collaborazione con il nemico; anche nel tempo libero, coerentemente, prosegue la lotta di classe, dentro la società civile, concretandosi in obiettivi e conquiste che storicamente hanno assunto la denominazione Welfare (dalla sanità alle pensioni, dalla scuola pubblica all’ambiente, dal trasporto ai beni comuni). La domanda di riduzione dell’orario lavorativo è intrecciata indissolubilmente (direi strutturalmente) a quella di maggior salario e di un valido sistema Welfare; non possono vivere separatamente, a differenza di quanto sostiene la sociologia collaborazionista.

I conflitti, costruiti su orario salario welfare, si sono sempre sviluppati in un luogo perché quel sistema produttivo, in linea di massima, richiedeva, per funzionare al meglio, la concentrazione nella fabbrica, o, quanto meno, in un territorio capace di razionalizzare la produzione. Accanto alla fabbrica sono così sorti insediamenti operai, nelle periferie delle metropoli o nei paesi-dormitorio, diventando basi logistiche funzionali allo scontro, a volte anche con un uso operaio degli enti locali (comuni, province, strutture pubbliche), contrastato dai prefetti e dalle forze di pubblica sicurezza (mitici gli scontri fra dimostranti e Battaglione Padova negli Anni Cinquanta e Sessanta). Anche il luogo è inscindibile dalla separazione fra tempo libero e tempo lavorato.

Il tramonto della centralità del lavoro subordinato

Il Centro Studi Tagliacarne (Unioncamere) ha elaborato di recente alcuni dati relativi al periodo 1985-2024, per consentire un esame della composizione della ricchezza prodotta oggi rispetto a quella di quarant’anni addietro. Il peso del valore aggiunto riconducibile all’industria manufatturiera è sceso dal 32,9% al 25%; in nessun territorio italiano (a differenza del 1985) la manifattura prevale sui servizi (l’agricoltura era già minoritaria). Il calo appare più evidente nel polo torinese (dal 38,5% al 26,7%), quale conseguenza del ridimensionamento della filiera connessa all’auto. Anche nell’ultima roccaforte del sistema-fabbrica (Vicenza) prevalgono ormai i servizi (54,5% a 44,2%). Nell’ultimo mezzo secolo, dopo la fiammata delle lotte operaie contro il lavoro, il lavoro subordinato è andato progressivamente perdendo la sua centralità, quasi in sordina all’inizio del processo, con sempre maggiore evidenza man mano che la rivoluzione informatica mutava ogni struttura economica, imponendosi quale opzione necessaria e abbattendo gli ostacoli. Oggi, con l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale, il ruscello è divenuto un fiume impetuoso in piena.

La connessione richiesta dal ciclo, per come modificato dall’informatica, è per sua natura costante, non consente più una separazione netta fra tempo libero (di svago) e tempo di lavoro; anche durante le pause (spesso solo apparenti) la connessione permane e lega il corpo (con il cervello che ci sta dentro insieme alle braccia) al meccanismo complessivo che non smette mai di funzionare. Il profitto non sarebbe possibile (neppure in via meramente ipotetica) senza la cooperazione sociale; per questo il capitale deve appropriarsene, acquisirla nel proprio dominio mediante la privatizzazione di ciò che è comune. L’art. 42 della Costituzione recita: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Ma lo Stato, nel gestire i beni economici, dichiara senza falsi pudori di comportarsi da privato, secondo una logica mercantile; non solo il consumo dell’acqua e del sole ma perfino l’uso dello spazio  (zeppo di satelliti che ci girano intorno per garantire la connessione) sono oggetto di spartizione, di proprietà esclusiva (in mano a privati come Musk o di enti pubblici come in Cina). Il punto è proprio questo: ciò che per sua natura dovrebbe essere comune e disponibile al consumo individuale necessario per vivere (come aria per respirare o acqua per bere), dunque un non-bene, viene sottratto ai sudditi, trasformato in proprietà, in elemento di controllo politico-militare e di guadagno.

La retribuzione oraria di un lavoro che presuppone il rimanere costantemente connessi è una contraddizione; la cancellazione del muro divisorio fra tempo libero e tempo lavorato travolge l’istituto stesso del lavoro subordinato (per come lo abbiamo conosciuto) e, insieme, gli strumenti di lotta e gli obiettivi connessi al conflitto. Dentro la cooperazione sociale il flusso delle comunicazioni non è scindibile dal processo di creazione del valore; si produce (ci si passi il termine, per capirci) sempre, per l’intero dipanarsi di ogni singola esistenza, quando si usa il cellulare, quando si compra, quando si chatta, quando si inseriscono dati. Sempre. La connessione al sistema (anche per incassare il corrispettivo o spenderlo, oltre che per l’accesso al lavoro) è una condizione imposta a chiunque voglia vivere in comunità; ma questa clausola comporta l’inserimento del corpo intero (carne e spirito direbbe San Tommaso) nel nuovo contratto di lavoro che si va delineando nel tempo della rivoluzione informatica.

Lo sciopero tradizionale (trasformazione in tempo libero del tempo lavorato) perde efficacia laddove permane la connessione; si coglie la consapevolezza di una certa obsolescenza anche nei segmenti manufatturieri che ancora vi fanno ricorso per difendersi dall’attacco sferrato contro le ultime sacche di resistenza. Nella transizione gli oppressi sono in cerca di nuove parole d’ordine, di un aggiornamento del vecchio slogan otto ore di lavoro otto ore di svago otto ore per dormire. Non se ne esce certamente riproponendo una restaurazione del lavoro subordinato; era nato insieme all’industria manufatturiera e viene inesorabilmente meno con il tramonto di quello specifico modo di produzione. La connessione viene piegata dal capitale a collaborazione; per evadere dal controllo sull’esistenza messo in atto dentro la connessione (evitando ogni tentazione di carattere luddista) bisogna studiare (in forma di conflitto sociale) la non collaborazione, nobilitarla, farla diventare scienza operaia moderna. Bisogna dunque incamminarsi per una via inesplorata, difficile, tortuosa; è il sentiero diretto all’emancipazione, traguardo da raggiungere a qualunque costo. La non collaborazione è d’altra parte l’unico modo per riappropriarci, imponendolo anche contrattualmente, della carne e dello spirito (il corpo con il suo cervello) che il capitalista pretende di avere sotto integrale controllo.

Verso una ridefinizione del lavoro, delle rivendicazioni, degli strumenti di lotta per l’emancipazione  

La dottrina giuslavoristica elaborata dai sostenitori del capitale ha ridefinito il lavoro salariato come lavoro subordinato o comunque, necessariamente, eterodiretto anche quando manteneva una qualche autonomia esecutiva (la c.d. parasubordinazione nelle sue numerose varianti entrate a far parte della realtà produttiva). Oggi, nella transizione, il riferimento temporale (ora o giornata) non solo vacilla, ma è sempre meno utilizzabile (e sempre meno utilizzato nel concreto) per individuare il corrispettivo da assegnare a chi viene utilizzato nel complessivo ciclo che caratterizza l’attuale fase del capitalismo. Anche la forma denaro appare ormai  insufficiente nella complessiva valutazione del compenso. Beni materiali, assistenza, abitazione, promessa e credito futuro affiancano, nella paga effettiva, la moneta tradizionale, ma in un quadro sociale privatizzato, in cui vanno scomparendo stabilità e welfare, mentre, al tempo stesso, l’acquisizione della vita (del complessivo esistere di ogni singolo essere umano in comunità) sta diventando la condizione imposta dal capitale per instaurare il contratto di lavoro. Si tratta di un presupposto indispensabile (la conditio sine qua non del diritto romano) che non richiede  alcuna adesione formale o accettazione espressa; semplicemente viene messa in atto una sorta di impossibilità di esistere (a maggior ragione nelle metropoli) e di lavorare (in qualunque modo e in qualunque forma) senza piegarsi alla pretesa.

Il riferimento temporale (ora o giornata) cade perché è venuta meno la separazione netta fra tempo libero e tempo lavorato. La piattaforma digitale (interamente controllata dall’altro) è il cuore del meccanismo costruito dal capitale; assorbe ogni informazione (pagata o gratuita, volontariamente ceduta o rubata), elabora il bottino, lo trasforma in merce (anche il valore d’uso nell’elaborazione diventa valore di scambio). Il sistema deve appropriarsi del comune trasformandolo a sua volta in bene, poco importa se pubblico o privato nella forma giuridica scelta, ma necessariamente privatizzato per garantire l‘estromissione dei sudditi-lavoratori dalla gestione e dal controllo. E, insieme, il sistema deve imporre la costante connessione di ogni corpo, escludendolo tuttavia dall’apparato che rende la connessione tecnicamente possibile. Si tratta naturalmente, come sempre avviene nelle transizioni, di una tendenza, di un progetto, di un programma (economico, politico) che vediamo sotto i nostri occhi in attuazione. E che il sistema (quando le trova) criminalizza resistenze, opposizioni, come aveva fatto in passato con lo sciopero. Il punto sta nell’evitare di confondere i primi esperimenti di scontro con il capitalismo contemporaneo e le residue battaglie che vengono combattute nelle ultime trincee occupate dai lavoratori subordinati sotto attacco. Sono cosa nostra in entrambi i casi, sia chiaro, sul punto non ci debbono essere equivoci. La diversità va colta nelle modalità e negli obiettivi del conflitto; cambia (o almeno dovrebbe cambiare) la nostra cassetta degli attrezzi.

Si tratta di rimettere ordine nel guazzabuglio giuridico-normativo che caratterizza il lavoro nell’anno 2026: di ricomporre, nella teoria e nella pratica, lavoro gratuito (anche nella forma diffusa legata alla promessa), lavoro autonomo, lavoro subordinato, apprendistato, stage, in coppia, interinale, appaltato, materiale, immateriale, da remoto, a cottimo, a risultato. Tutto il lavoro eterodiretto, dunque: qualunque nome gli abbia dato la dotta fantasia creativa dei giuslavoristi ingaggiati dal capitale. Di saldarlo, dentro la connessione che caratterizza ogni essere esistente, alla costante attività di cessione/acquisizione dei dati e delle informazioni, gratuitamente, in favore delle piattaforme che eterodirigono (comandano, trasformano, incassano). Hanno trasformato la vita in merce, e hanno abrogato la separazione fra tempo libero e tempo lavorato. La prima esigenza è quella di inventare il modo di riappropriarci del tempo libero, di ricostruirlo, di reiventarlo, di renderlo concreto e reale.

La connessione non è ovviamente un male assoluto, un male di per sé. Anzi. Ove mai si trovasse la maniera di riportarla a valore d’uso arricchirebbe (non le piattaforme ma) il tempo libero. Questa è la seconda esigenza, la riappropriazione di ciò che viene rapinato ogni secondo, cercare l’emancipazione.

Per questa lotta, in ogni passaggio, bisogna inventare il modo per non collaborare. L’art. 2094 del vigente codice civile lega il lavoro all’obbligo di collaborare; la scienza operaia moderna, per aprire il contenzioso e cominciare la lotta di liberazione contro il lavoro eterodiretto, deve mettere in crisi il meccanismo dell’altro da noi, la radice dell’alienazione. Può essere un buon inizio: non più collaboratori, tanto meno collaborazionisti. Ma riluttanti, oppositori, soprattutto estranei. La consapevolezza della propria estraneità è alla base della rivolta. Su queste basi vanno identificati gli obiettivi intermedi, le forme di lotta da sperimentare. Perché ancora una volta ritorna la speranza di un nuovo vogliamo tutto, saremo tutto.