A fine settembre, l’iter legislativo che valida il Jobs Act si è compiuto, nell’indifferenza più totale. Eppure con gli ultimi 4 decreti (immediatamente operativi) , si conclude il progetto di ristrutturazione completa del mercato del lavoro in Italia, si sancisce la precarietà come forma “normale” e “strutturale” del rapporto di lavoro, si ribadisce il primato del “padrone” (chiamiamo le cose con il loro vero nome) e si definiscono i contorni biopolitici del controllo diretto e indiretto sulla nostra vita. Mentre all’orizzonte, si prospetta la nuova fregatura del “divenire occupabile” e della diffusione del lavoro gratuto.

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Completata la macelleria sociale

Sono stati pubblicati il 24 settembre ultimo scorso (immediatamente entrati in vigore) gli ultimi quattro decreti legislativi che completano il Jobs Act: portano numerazione dal 148 al 151. Il governo ha approvato i testi solo il 4 settembre e li ha trasmessi a Mattarella il 12 settembre; la firma pare sia del 14 settembre, con un esame lampo.
La legge fissava un termine, e quel termine era scaduto il 26 agosto, come hanno fatto inutilmente notare i parlamentari dell’opposizione (5 stelle). Ma l’ineffabile ministro Poletti ha liquidato ogni protesta spiegando che il problema, semplicemente, non esiste. Sarebbe in effetti pura ingenuità sperare che con queste eccezioni (fondate forse, ma pur sempre cavillose) si possa bloccare la macchina autoritaria del governo, in assenza di significative reazioni sociali e a fronte (sul fianco sinistro) di una piena connivenza comportamentale, di sostanziale complicità.

Il partito democratico, nella sua complessiva struttura, ha completato dunque l’operazione di macelleria sociale, eseguendo gli ordini trasmessi dalla cabina europea di comando. Naturalmente le nuove norme sono presentate come un progresso, come una riforma capace di attuare finalmente la flexicurity; ma dal vecchio partito comunista i parlamentari democratici hanno ereditato solo le caratteristiche peggiori, ovvero una grande disinvoltura nel falsificare i dati e nel mentire in pubblico, occupando le posizioni di controllo, promuovendo la delazione.

Vediamo questi quattro decreti, più nel dettaglio; è falso che migliorino la condizione precaria, ma è assolutamente vero che essi contengono elementi di innovazione e che presumibilmente consentiranno un qualche (sia pur provvisorio) incremento dei profitti (quanto meno per il capitale finanziario, per la corruzione politica, per la criminalità organizzata).

1. Gli ammortizzatori sociali

Il decreto legislativo 148/2015 contiene in 47 articoli le nuove disposizioni per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. L’articolo 3 si apre (primo comma) con una notizia (apparentemente) buona e rassicurante: la cassa integrazione ammonta all’80% della normale retribuzione.

Ma la premessa è un falso, si tratta di una beffa. Il comma 5 spiega che esiste un tetto insuperabile (con il solo aumento Istat annuale): 971,71 euro lordi per 12 mesi a chi abbia retribuzione fino a 2.102,24 euro (la gran parte dei lavoratori) e 1.167,91 a chi abbia uno stipendio superiore. Non serve un contabile per comprendere che l’assegno di disoccupazione cala, non cresce, con questo riordino. Un altro limite introdotto è quello di 24 mesi (nell’arco di 5 anni, anche sommando i vari tipi di cassa, ordinaria o straordinaria, crisi o ristrutturazione), e anche in questo caso la tutela lunga diminuisce rispetto al passato. Le uniche deroghe riguardano l’edilizia (fino a 30 mesi) e la somma fra cassa (ordinaria o straordinaria) e contratto di solidarietà (fino a 36 mesi). Il decreto introduce, con un linguaggio per iniziati alla setta, misteriosi fondi di solidarietà (titolo secondo, articoli da 26 a 40) che tuttavia (articolo 35) hanno obbligo di pareggio nel bilancio (a prescindere da quanto ricevono) come condizione: non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. La gestione è affidata a un comitato amministratore i cui membri sono designati (ma guarda un po’!) dalle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e delle imprese), con il solo limite di non avere beccato più di due anni di carcere in via definitiva (la verifica è affidata al ministro Poletti, quello che afferma di non essersi reso conto di pranzare, insieme al ben noto cooperatore Buzzi, con il boss Luciano Casamonica: una garanzia dunque!).

Possiamo essere ragionevolmente certi che i fondi di solidarietà andranno a finanziare l’apparato politico, sindacale, cooperaivo e (per loro tramite) criminale, rastrellando risorse da Inps e creando passività di bilancio che impediscano di accedere ai benefici. Il nuovo meccanismo incide dunque sul sistema di ammortizzatori sociali tagliando (e non poco) le somme destinate ai lavoratori, durante le crisi o le ristrutturazioni; il silenzio delle organizzazioni sindacali trova contropartita nella gestione dei fondi.

2. L’ispettorato nazionale: quis custodet custodes?

Il decreto n. 149 del 14 settembre 2015 contiene invece, in 13 articoli, le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il nuovo organismo accorpa e riunisce l’attività che prima era suddivisa fra DTL (la direzione territoriale), Inps e Inail. L’intera organizzazione viene centralizzata (ispettorato nazionale) ed espressamente sottoposta alle direttive emanate dal ministro, mediante apposite convenzioni con le quali i singoli direttori ricevono obiettivi con carattere specifico e vincolante; l’autonomia del singolo funzionario viene dunque piegata alle scelte politiche del governo, ricostituendosi così, per questa via, l’originaria organizzazione gerarchica di controllo ideata dai giuristi corporativi durante il ventennio fascista. Rafforzano il potere di orientamento dell’attività di vigilanza il sistema di circolari interpretative (con il necessario parere conforme del ministro), di istruzioni programmatiche vincolanti, di coordinamento con le ASL regionali evitando la sovrapposizione degli interventi. Il ministro nomina i vertici: sia il direttore (che rimane in carica per tre anni, senza possibilità di rinnovo) sia il presidente del consiglio di amministrazione (quattro membri complessivi, Inps e Inail ne indicano uno per ciascuno). Del nuovo organismo è parte integrante uno speciale comando di carabinieri; ma rimane ferma (ca va sans dire) la piena autonomia delle attività ispettive svolte nella Regione Sicilia (appositi protocolli possono – non debbono – promuovere uniformità d’azione con la direzione nazionale). Tutto il personale addetto ai controlli viene dunque inquadrato, secondo linee gerarchiche accentrate, sotto il diretto controllo politico ministeriale, evitando sorprese da parte di eventuali funzionari troppo solerti. La ripartizione (o spartizione) degli appalti mediante società cooperative fittizie o tramite una rete polverizzata di singole società di ridotta dimensione (e pronte a scomparire senza lasciare traccia) trova in questo modo la prevedibile compiacente protezione governativa, consentendo il perpetuarsi di un sistema di finanziamento del ceto politico al potere. Il fatto che la riorganizzazione sia prevista a costo zero rende palese l’intenzione di non interferire nel sistema vigente, fondato sul 28% di lavoro nero.

3. Collocamento e indennità di disoccupazione

Il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 riguarda il riordino del sistema di collocamento e di erogazione delle indennità (35 articoli). Il primo pilastro si chiama ANPAL (agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), al vertice del sistema complessivo territoriale (principalmente la regione) e assistenziale (Inps e Inail). L’articolo 3 riconduce anche Anpal sotto la guida del ministro, mediante un necessario parere preventivo richiesto per tutte le attività essenziali (di interpretazione o di controllo o di sanzione). La direzione è di nomina politica, per un triennio (questa volta rinnovabile almeno per una volta) e con retribuzione affidata a decreto ministeriale (dunque allo stato secretata). Di nomina governativa sono anche i componenti del CdA, mentre il consiglio di vigilanza (dieci) è nominato dalle organizzazioni sindacali (tradizionali, non di base), che si assicurano così un posto al tavolo della spartizione. Il vero controllo sta(rebbe) in mano ai revisori, ma questi (tre) sono di stretta nomina governativa, retribuiti, revocabili in qualsiasi momento. Anpal è dunque l’esatto contrario di una casa di vetro; i 17 articoli che regolano la struttura si fondano tutti sul segreto di palazzo e sulle larghe intese fra apparenti avversari, escludendo con attenzione qualsiasi partecipante sgradito.

Per avere diritto al titolo di disoccupato non basta essere senza lavoro; il nuovo corso non prevede molti diritti (in questo accoglie le direttive europee sul contenimento dei costi e delle aspettative) ma certamente impone moltissimi doveri ; e il sistema di sanzioni si presenta assai severo. L’articolo 19 del decreto chiarisce che può aspirare al titolo di disoccupato soltanto chi trasmetta al portale nazionale la piena e immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. L’articolo 20 regola un misterioso inquietante patto di servizio professionalizzato mediante il quale il disoccupato si vincola a riqualificarsi nelle strutture di regime e ad accettare le offerte di lavoro congrue. L’articolo 25 precisa che la retribuzione sarà del 20% superiore all’ultimo assegno di disoccupazione percepito (dunque, essendoci il tetto nell’erogazione, siamo sempre sotto i minimi contrattuali nazionali!) mentre la definizione di ciò che è congruo tocca unilateralmente al ministero del lavoro e non ci possono mettere becco gli interessati. Il decreto introduce una ragnatela assai ampia di sanzioni (decurtazione dell’assegno fino a un mese per le prime due assenze ai corsi o ai colloqui, poi la decadenza). Il beneficio spacciato come grande novità (l’assegno di ricollocazione, articoli 23 e 24) è quasi impossibile da raggiungere (una vera impervia corsa a ostacoli) e comunque viene erogato solo nei limiti di disponibilità concessa alla singola regione, previa verifica della compatibilità finanziaria e dell’assenza di nuovi o maggiori oneri. L’importo? Questo è un segreto, al momento. Lo decide secondo regole esoteriche il consiglio di amministrazione dell’Anpal con una delibera, inefficace se non approvata dal ministro Poletti. Abbiamo capito: lo prenderanno solo parenti e amici di sindacalisti, funzionari politici, esponenti della criminalità organizzata.

4. Il controllo dei lavoratori

Il cerchio si chiude con il decreto 151, quarto della serie e ottavo (ultimo) del Iobs Act. Sono disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Quelle a carico dei lavoratori rimangono invece irragionevoli e complesse, dobbiamo dedurre dal titolo.

Questo decreto è manna dal cielo per chi vive del lavoro altrui. Gli articoli 4 e 5 sollevano le imprese da gran parte dell’onere di farsi carico di chi è colpito da invalidità: possono autocertificare di non averne bisogno, possono pescare al proprio interno fra i già assunti quando la percentuale (anche insorta) sia superiore al 60%, possono scegliere discrezionalmente chi prendere e chi rifiutare. Ovviamente nessuno penserà a prendersi, potendo evitarlo, i più bisognosi, coloro che versano in condizioni davvero critiche. Per loro rimane l’emarginazione totale, in perfetta coerenza con il nuovo ordinamento liberista stalinista instaurato dal governo delle larghe intese.

L’articolo 18 abroga le disposizioni di controllo e di autorizzazione preventiva sui contratti (anche individuali) per l’estero (la legge 398/1987); viene meno ogni esame circa le condizioni di sicurezza nell’impiego (anche nelle zone a rischio di guerra oltre che in quelle caratterizzate da violazioni delle libertà dei soggetti), l’assicurazione è limitata ai casi di morte o invalidità permanente e per il solo viaggio di andata e ritorno, la retribuzione basta che sia pari a quella dei contratti collettivi (la retribuzione estera doveva essere tale da compensare rischio e disagio, ora non più). In un periodo di crisi della cantieristica e di concorrenza la disposizione si traduce in un drastico abbattimento della retribuzione versata ai lavoratori esteri, che si troveranno strozzati e costretti ad accettare le condizioni imposte dalle imprese.

Altra innovazione introdotta è quella di abrogare il registro degli infortuni (articolo 21, quarto comma), riducendo l’obbligo alla sola trasmissione telematica della certificazione all’istituto assicuratore (ma questo non dispone più di propria struttura d’indagine, accorpata nell’ispettorato). Considerati i tempi ridottissimi di prescrizione questa è una sostanziale liberatoria dalle responsabilità di chi ha causato l’infortunio. Il decreto privilegia l’impunità degli imprenditori, a danno degli infortunati; dunque rappresenta un notevole incentivo a violare le disposizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e non mancherà di provocare un aumento delle vittime. Si tratta di una conseguenza logica e matematica.

L’articolo 26 introduce alcune modifiche (ma almeno questa volta all’istituto delle dimissioni: vanno compilate in moduli telematici e sono revocabili nei sette giorni successivi. Più bizzarro è l’articolo 24, che introduce in azienda una sorta di mercato nero delle ferie. I lavoratori possono infatti (in deroga alla norma comunitaria che impone il godimento effettivo delle ferie e ai principi vigenti) cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro. E’ facile intuire quale sarà il concreto risultato di questa norma: sottobanco e con pagamento per contanti avremo la compravendita dei riposi.

Ma il vero epicentro del decreto sta nell’articolo 23, che rende dal 24 settembre assolutamente legale (caso unico all’interno dei paesi dell’unione) il controllo sulla vita intera di ogni lavoratore, sia esso stabile o precario, dipendente o autonomo. Il primo comma dell’art. 23 sembra mantenere il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa. Sembra. Ma il secondo comma apre la voragine del controllo. Il divieto non si applica (dunque il permesso deve ritenersi pieno e illimitato) agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. E il terzo comma che le informazioni raccolte (in piena libertà e senza limiti) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. Tutti: rendimento, sanzioni disciplinari, retribuzione, premi aziendali, promozioni o retrocessioni (non dimentichiamo che con altro decreto anche la retrocessione è ora consentita).

Traduciamo. Il cellulare aziendale potrà essere consegnato al dipendente, verificando non solo le telefonate e assicurando la reperibilità costante (basta varare un regolamento vincolante sull’utilizzo), ma anche accertando minuto per minuto l’esatta localizzazione spazio temporale di ogni singolo soggetto. Il meccanismo GPS applicato ai mezzi aziendali permette di localizzare la posizione del lavoratore, sia durante le operazioni di presa o consegna, sia nei percorsi di visita clienti, sia in ogni istante in cui sia affidato al lavoratore un qualunque veicolo. L’intero periodo potrà essere tracciato con l’aiuto del satellite, creando un vero archivio concernente il lavoratore, che a questo punto sa di essere sottoposto a costante monitoraggio della esatta posizione, della velocità, dei percorsi, delle soste, delle deviazioni, costretto eventualmente (e grazie all’art. 23 del decreto 151/2015 in modo legittimo) a fornire di volta in volta spiegazioni al padrone della sua esistenza. I nipotini di Stalin si mostrano qui degni della migliore tradizione sovietica, veri eredi del socialismo reale in salsa tedesca (quello ben descritto nelle Vite degli altri) su cui si è formata, del resto, anche Angela Merkel.

Il Panopticon ……

Jeremy Bentham (1748-1832) è forse il più noto fra gli esponenti del cosiddetto utilitarismo, filone di pensiero che aveva in grande antipatia ogni costruzione teorica che tenesse in considerazione i diritti umani. Proprio perché strumenti di tutela delle libertà individuali i diritti umani finiscono inevitabilmente per costituire un argine che limita il potere politico; e la sicurezza (ovviamente di poter estrarre ricchezza nel ciclo) ne risente, può essere garantita solo dallo stato gendarme, così che nessun fondamento giuridico può essere riconosciuto, secondo Bentham, ai diritti naturali, che egli avversava con assoluta convinzione e con grande fermezza.

Michel Foucault era stato subito attratto dalle trovate tecnico-filosofiche di questo cocciuto inglese, e in particolare da una speciale struttura carceraria ideata dal Bentham, e nota come Panopticon. Ne abbiamo un esempio architettonico in Italia presso l’isola pontina di Ventotene, con il dismesso (da poco) penitenziario borbonico di Santo Stefano. Vi fu rinchiuso dal fascismo Sandro Pertini; e, per uno strano scherzo del destino, fu redatto a Ventotene anche il manifesto fondativo dell’unione europea, cui dobbiamo nei giorni nostri l’imposizione del Jobs Act. La struttura carceraria del Panopticon è costituita da una torre, al centro di un edificio circolare in cui sono poste le celle dei detenuti, con ampie finestre così da poter sempre e senza eccezioni vedere i reclusi.

Foucalt lo prese come simbolo del suo sorvegliare e punire; era, almeno nelle intenzioni del suo inventore, un nuovo modo per ottenere potere sulla mente, in modi e quantità prima neppure immaginabili. La consapevolezza di essere costantemente osservati determinava nei prigionieri quello che Bentham definiva un retto comportamento, percepito, per via della sorveglianza costante, come unico comportamento possibile, così modificando il carattere stesso dei singoli individui. In una nota ai decreti approvati dal governo a larghe intese, Piero Panici ha colto il nesso fra le teorie settecentesche del Panopticon e la filosofia del diritto che contraddistingue l’ideologia autoritaria alla base di queste costruzioni giuslavoristi che del terzo millennio.

Più volte abbiamo sottolineato come la condizione precaria e il complessivo articolarsi del ciclo finanziarizzato di produzione della ricchezza si fondino ormai sulla necessaria imposizione di un tempo di lavoro equivalente al tempo di esistenza, mettendo a valore la vita intera degli individui (addetti alla produzione sia di beni immateriali sia di beni materiali). Mettere a valore la vita comporta la necessità di estendere il controllo oltre la fabbrica, invadendo l’intera giornata senza nulla concedere al cosiddetto tempo libero (il nuovo capitalismo finanziarizzato non concepisce un tempo libero sottratto al valore così come il vecchio Bentham non concepiva diritti umani). Per i teorici delle larghe intese il tempo libero è soltanto uno spreco meritevole di immediata soppressione, deve essere ricondotto a profitto. Certamente, come suggerisce acutamente Salvatore Cominu, l’organizzazione gerarchica si va impadronendo anche dell’area di lavoro cognitivo, e il comando determina parcellizzazione, omologazione, alienazione, così che forme tradizionali tipiche del fordismo riappaiono nella struttura lavorativa contemporanea.

Ma (aggiungiamo) con una differenza che non è possibile ignorare: ovvero il venir meno del luogo, del legame che costringeva sia il lavoratore che il capitalista dentro uno spazio e dentro un tempo vincolanti.

All’organizzazione della produzione in un luogo e in un tempo si era contrapposto, con strumenti anch’essi radicati appunto in quel luogo e in quel tempo, l’interesse conflittuale operaio.

Oggi la gerarchia e la frantumazione alienata prescindono dallo stabilimento, o, meglio, la mobilità dei luoghi di prestazione si materializza in una speciale forma di potere imprenditoriale che rende obsoleta la forza dell’opposizione e rende debole la capacità “operaia” (ma dovremmo dire “precaria” o “cognitaria”) di contrattazione del salario.
Nel tempo della condizione precaria e del lavoro cognitivo è possibile infatti ciò che nel periodo fordista risultava impraticabile: il trasferimento del ciclo produttivo altrove, anche a migliaia di chilometri, anche sostituendo per intero le maestranze.

Karl Polanyi (La grande trasformazione, Einaudi, pag. 135) ci racconta inoltre di come Bentham avesse applicato in una sua fabbrica (era imprenditore oltre che filosofo) i principi in origine concepiti per l’istituzione carceraria, utilizzando come strumento tecnico giuridico il Poor Relief Act (conosciuto come Gilbert’s Act) del 1782. L’autore di questo Jobs Act, Thomas Gilbert, aveva posto sotto il controllo di un Consiglio di Guardiani la moltitudine impoverita dalla crisi, relegandola in una istituzione detta Work House e sottoponendola a controlli rigidissimi; i poveri divennero pedine, obbligati a spostarsi su ordine dei proprietari e costretti a ritmi feroci di lavoro con salari bassissimi. Utilizzando il Gilbert’s Act nella fabbrica-prigione controllata mediante il Panopticon gli operai sostituirono i detenuti, e il controllo invasivo divenne elemento costitutivo del profitto. Proprio come accade ora con il varo dell’art. 23 D. Lgs. 151/2015.

… e Job Act

Torniamo ai decreti del Jobs Act. Non siamo di fronte ad una mera restaurazione, o ad una forma reazionaria di repressione. Affermando si finirebbe con il sottovalutare la questione, soprattutto non se ne comprenderebbe la vera sostanza. Gli otto decreti sono certamente ed organicamente autoritari, ma al tempo stesso costituiscono la codificazione delle regole che caratterizzano qui e oggi il rapporto lavorativo, il contratto di lavoro nel tempo della condizione precaria; sotto questo profilo contengono indubbi elementi innovativi che non mancheranno di essere presto recepiti dagli ordinamenti degli altri paesi dell’unione europea.

Il controllo supera i ristretti confini del tempo (intendo: della mera giornata lavorativa) e del luogo (lo stabilimento), estendendosi all’intera vita dei soggetti in condizione precaria, con il quasi dichiarato intento di metterli a valore. L’esistenza diventa, nelle mani del capitalista, denaro. La vita si rivela moneta ed entrambe sono ricondotte ad astrazione, a feticcio.

Essere disoccupati non è più soltanto un accidente momentaneo indesiderato e da superare rapidamente; anche il titolo di assistito comporta oneri e doveri, si è davvero sorvegliati in attesa di essere puniti. Ognuno deve imparare ad essere, contemporaneamente, occupato e disoccupato, secondo le esigenze del potere; senza mai essere davvero senza lavoro ma al tempo stesso senza alcuna garanzia di accedere al circuito di lavoro/consumo. Il lavoratore deve abituarsi ad un’attesa caratterizzata da costante disponibilità, senza diritti, sempre pronti a rispondere alla chiamata, dentro il panopticon: solo la costante arrendevolezza, solo il piegarsi 24 ore su 24 al comando capitalista consente accesso al reddito, ai benefici della sopravvivenza esistenziale.

Disoccupati od occupati si è sottoposti a controllo: la consapevolezza di essere sempre sotto l’occhio vigile del gigante Argo dai cento occhi (Argo Panoptes) secondo il legislatore del Jobs Act dovrebbe condurre ad assumere l’obbedienza quale unico comportamento possibile, modificando e indebolendo il carattere del singolo individuo. Questa è l’essenza dell’art. 23 del decreto 151: rende legittima l’invasione dell’intera sfera esistenziale, tramite IPad, cellulari, veicoli aziendali, GPS, tabulati connessi al badge nell’entrata, nell’uscita, nella pausa. E con questa struttura rinnovata del diritto del lavoro dobbiamo ora misurarci, senza nasconderci nulla, esaminandola a fondo per comprenderla prima e per combatterla poi. Ignorarla o ridurne la portata altro non sarebbe se non un modo stupido di suicidarsi politicamente.

E Francesco?

Torniamo al titolo, ovvero a Francesco. Non allude al Pontefice, ma ad un altro Francesco, più esattamente a un tal Francesco La Russa, 49 anni, tre figli, già operaio edile, dipendente della Cava Giardiniello s.n.c. di Buttitta Francesco & C., nel palermitano, fra Trabia e Termini Imprese. La cava era parte dell’impero fondato dall’imprenditore mafioso Salvatore Buttitta (morto nel 2008), forniva materiale a gran parte delle imprese edili della zona; il patrimonio accumulato era enorme, diversi milioni di euro, oltre 30 immobili, nel portafoglio di beni anche terreni di estensione superiore a 100 ettari. Poi la cava fu oggetto di un sequestro, disposto dalla dottoressa Silvana Saguto (Tribunale di Palermo), ed affidata all’amministratore giudiziario, Gaetano Cappellano Seminara (che già aveva gestito i beni di Ciancimino). Di recente questi funzionari statali al vertice delle strutture approntate per contrastare la mafia sono stati indagati e perquisiti, lasciando malvolentieri l’incarico.

Il nostro Francesco, con la crisi della cava, aveva perso il posto, era stato licenziato, posto in mobilità dal dicembre 2014; non prendeva gli stipendi d’oro dei funzionari (su cui indaga la procura di Caltanissetta) ma il solo assegno temporaneo per disoccupati (circa mille euro) ormai verso il termine (per averlo più lungo ci vogliono 50 anni di età, lui ne ha 49). E con l’arroganza tipica del potere instaurato dagli uomini delle larghe intese erano i dirigenti della cava a scegliere chi lavorava e chi no, senza dare spiegazioni. Francesco subiva le conseguenze del sistema politico e imprenditoriale mafioso e della organizzazione criminale che domina anche il piano politico, anche l’apparato statale. I funzionari sindacali del comprensorio territoriale fra Palermo e Trapani non potevano che confessare la loro impotenza, limitandosi a proteste imponenti di stile.

L’assetto autoritario che fonda il nuovo diritto del lavoro, cancellando diritti tradizionalmente acquisiti dai lavoratori e rimuovendo gran parte delle tutele assistenziali, ha provocato modifiche davvero profonde; viene colpita la fascia giovanile (costretta ad accettare condizioni assai inferiori a quelle contrattuali per avere accesso a lavoro e salario) ed insieme l’area dei cinquantenni, espulsi perché troppo costosi e in parte anche perché obsoleti. Il giro di vite ha coinvolto la magistratura del lavoro, lesta a piegarsi alle esigenze del nuovo corso renziano: le domande dei lavoratori in giudizio vengono sempre più spesso respinte con severe condanne alle spese di processo. La forza sindacale viene così ridotta e il ricorso alla giustizia sconsigliato a suon di condanne.

Sono pertanto venute a cadere le due mediazioni sociali che caratterizzavano il conflitto negli anni passati, incanalandolo nella trattativa o nella delega; prevale ora la prepotenza, vince l’imposizione delle condizioni imposte dalle imprese tramite l’apparato di governo.

Il Jobs Act è sostanzialmente questo: abbattere ogni forma di resistenza alla precarizzazione, accompagnare con regole di diritto riformato la messa a valore dell’esistenza. E’ questo, in concreto, quello che viene definito, nel ciclo lavorativo, biopotere.

Ma il venir meno delle mediazioni e delle tutele, cancellando la speranza, genera conseguenze. Chi si ritrova licenziato e disperato, nella gran parte dei casi, si limita a soffrire, cercando di sopravvivere in attesa di tempi migliori. Altri esplodono.

Francesco La Russa non ha acquistato il contributo unificato da 259,00 euro necessario per il deposito di un ricorso al Tribunale del Lavoro contro la sua esclusione dal lavoro in cava, contro la scelta indiscriminata di chi rimane e chi esce dall’organico.

Con una somma più o meno simile Francesco si è procurato un revolver modello 9×21, si è recato negli uffici della cava e con pochi colpi ha ucciso le controparti, Gianluca Grimaldi (39 anni, direttore) e Giovanni Sorci (56 anni, capocantiere).

Effetti collaterali della riforma; un certo Marco ha commentato il fatto su Palermo Today in questi termini: spero che se lo siano levato il vizio di licenziare i cristiani onesti per dare il posto ai raccomandati. Reazione emblematica di un anonimo popolano.

In Italia la nuova situazione ha trovato un preciso assetto istituzionale, legislativo, giuridico; le norme contenute negli otto decreti varati dal partito democratico segnano la fine di un epoca e sanciscono il definitivo tramonto dell’esperienza socialdemocratica. Le regole si applicano al lavoro flessibile, cognitivo e/o non cognitivo, prescindendo dal luogo e dal tempo della prestazione, sulla base di una disponibilità costante e illimitata alla domanda, con il controllo pieno sui lavoratori anche mediante un moderno panopticon.

Certamente l’elaborazione di un progetto costruito dal punto di vista precario non potrà poggiare sulla capitolazione incondizionata e neppure su reazioni emotive come quella di Francesco; ma non possiamo neppure limitarci ad un tentativo di impossibile riesumazione del buon tempo antico. Le riforme italiane non sono eccezione, tenderanno a diffondersi nell’area europea perché corrispondono esattamente alle linee direttive della c.d. troika. E anche laddove, come in Francia, la rete di tutele è ancora apparentemente salda già cogliamo i primi segnali dello sfaldamento. Li cogliamo sia nel venir meno delle assistenze sia nella reazione rabbiosa legata alla consapevolezza delle misure in arrivo.

Tutti i quotidiani ci hanno riportato le immagini di Xavier Broseta e Pierre Plissionier, i dirigenti della compagnia aerea inseguiti e malmenati dai dipendenti esasperati dai licenziamenti, con la camicia a brandelli e i resti della cravatta che penzolavano dal collo nudo. I violenti sono parenti prossimi del siciliano Francesco.

Dalle ceneri della rabbia e della rassegnazione, dell’una e dell’altra, bisogna ora ripartire, superando entrambe; senza nostalgia, rimboccandoci le maniche. Per ora come resilienti (più che resistenti) poi come fondatori del comune.